Revoca del nulla osta per lavoro subordinato e onere documentale a carico del datore (TAR Basilicata n. 55 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, adottato ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022 a seguito del sopravvenuto accertamento di elementi ostativi, costituisce atto vincolato. La revoca consegue automaticamente alla carenza degli elementi documentali prescritti dall’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998, con particolare riferimento alla posizione del datore di lavoro richiedente. In sede cautelare, ove i presupposti dell’atto risultino prima facie condivisibili, la domanda di sospensione è respinta per difetto di fumus boni iuris.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava dinanzi al TAR Basilicata il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato a suo favore, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso. La vicenda traeva origine dalle verifiche effettuate dopo il rilascio del titolo, dalle quali era emerso che il nulla osta era stato emesso in carenza dei requisiti documentali concernenti la posizione del datore di lavoro richiedente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato la natura dell’atto impugnato, richiamando l’art. 42, comma 2, del D.L. n. 73/2022, a norma del quale la revoca del nulla osta e del visto di ingresso consegue automaticamente al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi. La disposizione configura l’atto di revoca come vincolato, privo di margini di apprezzamento discrezionale in capo all’amministrazione.
In sede di delibazione cautelare, il giudice ha valutato la sussistenza del fumus boni iuris, riscontrando che il provvedimento impugnato risultava fondato su presupposti prima facie condivisibili. Le verifiche successive avevano infatti evidenziato che il nulla osta era stato rilasciato senza il rispetto degli adempimenti documentali prescritti dall’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998, con specifico riferimento alla posizione del datore di lavoro richiedente.
La carenza di tali elementi documentali, implicando il difetto dei presupposti legittimanti il rilascio del titolo, ha indotto il Tribunale a ritenere il ricorso sprovvisto di fumus boni iuris e, conseguentemente, a respingere la domanda cautelare.
Quanto alle spese della fase incidentale, il Collegio ha disposto la compensazione, avuto riguardo alla natura della controversia.
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Nota della Redazione
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