Oneri di sicurezza aziendale incongrui: esclusione obbligatoria e divieto di integrazione postuma (TAR Basilicata n. 190 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 impone all’operatore economico di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali oneri di sicurezza aziendale devono essere indicati separatamente dal costo del lavoro. L’indicazione di un importo manifestamente incongruo, riconosciuto come tale dallo stesso offerente, comporta l’obbligo di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 110, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023. L’incongruità non può essere sanata in sede di subprocedimento di verifica di congruità, poiché l’art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 vieta la modificazione dell’offerta economica, né può essere compensata dalla complessiva sostenibilità dell’offerta, attesa la finalità di garanzia della sicurezza dei lavoratori sottesa alla norma.
Il Fatto
Una società, seconda classificata in una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di igiene urbana, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver indicato nell’offerta economica oneri di sicurezza aziendale pari a una somma ritenuta irrisoria e notevolmente inferiore rispetto agli standard di mercato e alle previsioni della Tabella del Ministero del Lavoro. A seguito dell’istanza di annullamento, la stazione appaltante ha inizialmente sospeso l’efficacia dell’aggiudicazione, avviando la verifica di congruità. L’aggiudicataria ha presentato le proprie giustificazioni, aumentando di fatto l’importo originariamente indicato per gli oneri di sicurezza. La stazione appaltante ha ritenuto congrue le giustificazioni e ha confermato l’efficacia dell’aggiudicazione, provvedimento anch’esso impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, espresso in particolare dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4896 del 2025. Il Collegio ha affermato che l’art. 108, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 deve essere interpretato nel senso che tutti gli oneri per l’assolvimento degli obblighi di salute e sicurezza devono essere indicati nell’offerta economica e gli oneri di sicurezza interni devono esserlo separatamente dal costo del lavoro. Tale indicazione separata risponde all’esigenza di dimostrare inequivocabilmente che l’offerente ha tenuto conto di tali costi, consentendo altresì alla stazione appaltante di valutarne direttamente la congruità.
Nel caso di specie, la controinteressata ha riconosciuto l’incongruità dell’importo di € 6.000,00, tanto da aumentarlo nelle proprie giustificazioni a € 27.664,80, precisando che una parte era ricompresa nel costo del personale. Questo comportamento ha integrato una modifica dell’offerta economica, vietata dall’art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023.
Il Collegio ha escluso che l’incongruità potesse essere compensata dalla complessiva sostenibilità dell’offerta, in quanto la finalità dell’art. 110, comma 5, lett. c), D.Lgs. n. 36/2023 è quella di garantire il pieno rispetto degli obblighi di sicurezza. La mancata esclusione avrebbe violato il principio della par condicio tra i concorrenti e il principio di risultato di cui all’art. 1 D.Lgs. n. 36/2023, che non può prevalere sul principio di legalità e sulla necessità di affidare l’appalto a imprese affidabili anche sotto il profilo della sicurezza.
Pertanto, i giudici hanno annullato i provvedimenti di aggiudicazione, disponendo che l’Amministrazione proceda allo scorrimento della graduatoria in favore della società ricorrente, previa verifica dei requisiti di ammissione.
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Nota della Redazione
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