Decadenza dall’impugnazione della graduatoria e accesso agli atti (TAR Basilicata n. 185 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, il termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione della graduatoria decorre dalla piena conoscenza dell’atto, che si intende acquisita quando il candidato conosca gli elementi essenziali del provvedimento, ovvero l’autorità emanante, il contenuto dispositivo e l’effetto lesivo. L’istanza di accesso che indichi specificamente l’atto di cui si chiede l’ostensione dimostra tale conoscenza, con la conseguenza che il termine decorre dalla sua presentazione e non dalla successiva consegna dei documenti. La mera conoscenza degli atti endoprocedimentali non sospende né interrompe il termine, salvo che sia provato che l’Amministrazione abbia impedito l’accesso. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.P.R. n. 487/1994, costituisce comunque il momento dal quale decorre il termine per l’impugnativa.
Il Fatto
Con delibera del 2024, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) indiceva un concorso per l’assunzione di due Assistenti Tecnici. Il ricorrente, classificatosi al quinto posto nella graduatoria approvata con delibera dell’11.3.2025, presentava in data 12.3.2025 un’istanza di accesso agli atti del procedimento, indirizzata espressamente alla documentazione relativa alla graduatoria impugnata. L’Amministrazione accoglieva solo parzialmente l’istanza, ma la documentazione completa veniva consegnata al candidato nel maggio 2025. Il ricorrente impugnava la graduatoria con ricorso notificato nel giugno 2025, deducendo l’illegittima ammissione di una candidata e l’erronea valutazione dei propri titoli.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la domanda cautelare era stata respinta con ordinanza del 9.7.2025 proprio in ragione della tardività dell’azione di annullamento, questione riproposta dall’Amministrazione in sede di merito. Il Collegio ha quindi scrutinato l’eccezione di irricevibilità del ricorso, soffermandosi sul momento di decorrenza del termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm..
Richiamando il prevalente orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha affermato che il termine di 60 giorni decorre dalla piena conoscenza dell’atto amministrativo, la quale non richiede la conoscenza del suo integrale contenuto, ma soltanto degli elementi essenziali: l’autorità emanante, il contenuto dispositivo e l’effetto lesivo. Tali elementi sono sufficienti a rendere l’interessato consapevole dell’incidenza dell’atto sulla propria sfera giuridica e, pertanto, onerato di attivarsi tempestivamente. La conoscenza degli atti endoprocedimentali, invece, rileva soltanto ai fini della proposizione di motivi aggiunti, non già per differire il termine di impugnazione.
Nella fattispecie, la circostanza che l’istanza di accesso presentata il 12.3.2025 avesse ad oggetto espressamente la documentazione relativa alla graduatoria di cui alla delibera dell’11.3.2025 ha assunto valore dirimente: tale indicazione ha dimostrato che il ricorrente aveva già piena conoscenza dell’atto e della sua lesività. Il termine di 60 giorni è pertanto decorso dalla data dell’istanza, scadendo il 12.5.2025, mentre la notificazione del ricorso è avvenuta solo nel giugno 2025.
Il Collegio ha inoltre escluso che il decorso del termine potesse ritenersi interrotto o sospeso, non avendo il ricorrente dimostrato che l’Amministrazione avesse impedito l’accesso, anche nella forma della semplice visione. Ha infine precisato che l’art. 16, comma 6, d.P.R. n. 487/1994, nel prescrivere la pubblicazione della graduatoria sul sito dell’Amministrazione, individua comunque nella data di tale pubblicazione il termine di decorrenza per l’impugnativa, con la conseguente irricevibilità del ricorso per intervenuta decadenza.
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Nota della Redazione
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