Riliquidazione del TFS e riconoscimento dei sei scatti stipendiali per il personale delle forze di polizia (TAR Basilicata n. 103 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale gestore (già INPDAP, oggi INPS – Gestione Dipendenti Pubblici), quale ordinatore secondario di spesa, con conseguente legittimazione passiva nel giudizio promosso per la riliquidazione del TFS. Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio. Il beneficio dei sei scatti stipendiali, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, si applica al personale delle forze di polizia ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche in caso di cessazione a domanda, purché il dipendente abbia compiuto i 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. La disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che limita il beneficio in caso di dimissioni, opera solo ai fini pensionistici, non incidendo sul regime del TFS, la cui regolazione resta affidata alla norma del 1987, come confermato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui all’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, essendo funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il Fatto
Un soggetto, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio nel 2018, impugnava il prospetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita emesso dall’INPS nel 2021, lamentando la mancata inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Al momento della cessazione, il ricorrente aveva superato i 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio utile, requisiti che, a suo dire, avrebbero legittimato il riconoscimento del beneficio anche in caso di cessazione a domanda. L’INPS si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione quinquennale del diritto e l’inapplicabilità del beneficio in caso di cessazione a domanda, oltre alla natura decadenziale del termine del 30 giugno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso, disattendendo le eccezioni dell’INPS. In primo luogo, ha escluso il difetto di legittimazione passiva, rilevando che nella materia del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici l’ente previdenziale gestore è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità, con la conseguenza che la predisposizione di un progetto di liquidazione da parte dell’amministrazione di appartenenza non elide la veste processuale dell’Istituto.
Sull’eccezione di prescrizione, il Collegio, richiamando l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato e le proprie precedenti pronunce, ha affermato che il termine quinquennale decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio. Nel caso di specie, il termine era comunque stato interrotto da diffide stragiudiziali.
Nel merito, la sentenza ricostruisce il quadro normativo del beneficio. L’istituto dei sei scatti, disciplinato per il personale delle forze di polizia dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, e confermato dalla circostanza che il codice dell’ordinamento militare, all’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, ne sancisce la perdurante applicazione «ai soli fini del trattamento di fine rapporto», spetta anche al personale cessato a domanda. Il Collegio ha quindi precisato che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, invocato dall’INPS e relativo all’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sulla base pensionabile, opera solo ai fini del calcolo della pensione e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.
Quanto al termine del 30 giugno, la sentenza ne esclude la natura decadenziale, aderendo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. Tale termine, letto in combinato disposto con il comma 3 dell’art. 6-bis, risulta funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Una diversa lettura determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento e una conseguenza decadenziale non fondata su un testo normativo chiaro ed univoco. Il Collegio ha infine respinto le doglianze relative alla sostenibilità finanziaria e agli artt. 81 e 97 Cost., rimarcando che la scelta legislativa non risulta manifestamente irragionevole.
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Nota della Redazione
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