Ottemperanza per giudicato civile: l’inerzia della PA configura violazione e legittima il commissario ad acta (TAR Basilicata n. 93 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm.. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo dell’ente di dare esecuzione al titolo, assegna un termine e nomina un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora è dovuta nella misura degli interessi legali sulle somme non pagate, dalla comunicazione della sentenza sino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza comprendono le spese accessorie successive alla sentenza azionata.
Il Fatto
Il ricorrente agiva dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Pisticci, che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di somme a lui dovute, oltre alle spese di lite. La sentenza, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione, era divenuta irrevocabile. Nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla legge, la Regione non aveva provveduto al pagamento, rimanendo inerte.
Il ricorrente chiedeva quindi la declaratoria dell’obbligo di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. La Regione Basilicata non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, ritenendo rispettati i termini di cui agli artt. 114 e 87 cod. proc. amm. e infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, D.L. n. 669/1996. Nel merito, ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando come l’inerzia dell’Ente configuri una violazione palese dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
Ha precisato che l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001 citate in motivazione. In assenza di tale prova, và dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, con pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Il termine per adempiere è stato fissato in sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato, ponendo le spese della funzione commissariale a carico dell’Amministrazione inottemperante e liquidandole in via forfetaria.
Ha infine disposto la penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite, liquidate in modo omnicomprensivo, sono state poste a carico della società soccombente e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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