Cessazione della materia del contendere per revoca del tariffario regionale dei dispositivi protesici (TAR Basilicata n. 86 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando il provvedimento impugnato sia stato revocato in autotutela dall’amministrazione, con conseguente eliminazione degli effetti lesivi e soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente. In tal caso le spese di giudizio possono essere compensate, con condanna dell’amministrazione al rimborso del contributo unificato nella misura versata, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La Federazione Italiana degli Operatori in Tecniche Ortopediche e alcune aziende operanti nella Regione Basilicata impugnavano la Determinazione dirigenziale del 2025 che approvava il Tariffario Transitorio Regionale per dispositivi protesici e ausili erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Deducevano vizi di istruttoria e motivazione, mancato contraddittorio procedimentale e incongruità delle tariffe, ritenute lesive della tutela della salute e dei diritti degli operatori economici.
Il TAR accoglieva l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento per carenza istruttoria e motivazionale. Dopo la notifica dell’ordinanza, l’amministrazione regionale adottava una nuova determinazione di revoca del provvedimento impugnato. All’udienza di merito le parti chiedevano la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che l’intervenuta revoca della determinazione impugnata ha determinato l’eliminazione degli effetti del provvedimento, con piena soddisfazione dell’interesse sostanziale delle ricorrenti. La revoca, infatti, costituisce esercizio del potere di autotutela che priva l’atto originario di efficacia, rendendo superfluo l’esame dei vizi dedotti nel ricorso.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere rappresenta l’esito naturale del giudizio quando la controversia non presenti più un oggetto attuale, in quanto il bene della vita conteso è stato comunque conseguito dalla parte ricorrente. Il Collegio dà atto della richiesta concorde dei difensori, che hanno espressamente invocato la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione, in ragione della peculiarità della vicenda e dell’esito per così dire satisfattivo del giudizio. Diversamente, il contributo unificato viene posto a carico dell’amministrazione regionale, che con il proprio comportamento ha dato causa al giudizio e che risulta sostanzialmente soccombente rispetto alle censure cautelari già accolte.
La decisione si fonda sul principio per cui, verificatasi la revoca dell’atto impugnato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quale formula decisoria idonea a definire il processo senza necessità di esaminare il merito delle censure, ormai prive di utilità pratica per il ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.