Proroga d’appalto invalida: mancanza di opzione in lex specialis e scadenza contrattuale (TAR Basilicata n. 61 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga di un contratto di appalto pubblico, ai sensi dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, è istituto di natura derogatoria rispetto alle regole concorrenziali e, come tale, è soggetta a rigorosi presupposti: la sua previsione deve essere contemplata nel bando e nei documenti di gara. Tale proroga non può essere disposta per un contratto ormai scaduto, in quanto è precluso alla stazione appaltante incidere unilateralmente su un vincolo contrattuale già spirato. Inoltre, la proroga deve essere limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente, già aggiudicataria del servizio di accalappiamento e custodia di cani randagi per conto del Comune, con contratto stipulato nel 2020 e scaduto il 31 dicembre 2024, impugnava la determinazione comunale del febbraio 2025. Con tale atto, l’amministrazione disponeva la proroga del servizio, ex art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, fino all’espletamento di una nuova gara, impegnando la somma di euro 40.000,00.
La società contestava la legittimità del provvedimento, deducendo l’assenza dei presupposti per la proroga: la lex specialis della gara del 2020 non la prevedeva; la proroga era intervenuta a contratto scaduto; la nuova gara, indetta ad aprile 2025, si era conclusa senza esito nel giugno 2025, rendendo la protrazione del vincolo non temporalmente circoscritta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha evidenziato che la decisione dell’amministrazione contrasta con il paradigma normativo dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, il quale consente la modifica della durata del contratto solo se ciò sia previsto nel bando e nei documenti di gara. Nel caso di specie, la disciplina della procedura svoltasi nel 2020 non conteneva alcuna opzione di proroga, circostanza che preclude in radice l’adozione del provvedimento, data la portata derogatoria dell’istituto rispetto alla libera concorrenza.
Il Collegio ha inoltre chiarito che, anche se la proroga fosse stata prevista, sarebbe risultata comunque illegittima perché adottata dopo la scadenza contrattuale. L’istituto, operando in corso di esecuzione del rapporto, non può essere utilizzato per incidere su un vincolo contrattuale ormai esaurito, in ossequio ai generali principi in materia di durata dei contratti. Tale circostanza, pacifica nella fattispecie, rendeva la determinazione comunale invalida.
Infine, il Tribunale ha rilevato la violazione del requisito della temporaneità, in quanto la proroga non era stata limitata al tempo strettamente necessario per l’individuazione del nuovo contraente. A distanza di oltre sette mesi dalla conclusione della gara, andata deserta, la società era ancora obbligata all’esecuzione del servizio, a condizioni economiche svantaggiose e con un importo impegnato manifestamente esiguo. Tale situazione determinava un’inammissibile protrazione sine die del vincolo contrattuale.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha annullato la determinazione impugnata e condannato il Comune alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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