Sostituzione del Commissario ad acta per sopravvenuta rinuncia nell’ottemperanza (TAR Basilicata n. 20 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accettazione della rinuncia del Commissario ad acta non determina l’estinzione del procedimento, ma impone al giudice dell’ottemperanza di provvedere alla sua sostituzione, nominando un soggetto idoneo, individuato ratione officii, a garantire la continuità dell’esecuzione del giudicato. La sostituzione non richiede l’accertamento di un inadempimento dell’Amministrazione, essendo volta a rimuovere l’ostacolo sopravvenuto che impedisce il completamento dell’attività commissariale, e presuppone l’identità dei compiti già affidati al commissario rinunciatario, come eventualmente chiariti dal tribunale con precedente ordinanza.
Il Fatto
Con sentenza n. 75 del 27/1/2025, il TAR Basilicata aveva disposto la nomina del Prefetto di Potenza, con facoltà di delega, quale Commissario ad acta nel giudizio per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 80 del 13/2/2024. Con decreto prefettizio n. 4554 del 21/5/2025, il Prefetto, esercitando la delega, aveva individuato un funzionario prefettizio quale mandatario commissariale.
Il commissario così nominato, dopo aver richiesto chiarimenti — ottenuti con ordinanza del tribunale n. 557 del 12/12/2025 — ha rassegnato le proprie dimissioni con nota depositata il 26/12/2025, a causa dell’intervenuto trasferimento ad altra sede di servizio. Il tribunale è stato quindi chiamato a provvedere sulla sostituzione dell’ausiliario rinunciatario.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha innanzitutto preso atto della rinuncia del commissario, riconoscendone il fondamento nella sopravvenuta impossibilità a svolgere l’incarico per ragioni oggettive legate al trasferimento. Tale evenienza non poteva lasciare privo di effetto il giudicato, rendendosi necessaria una pronuncia che assicurasse la prosecuzione dell’esecuzione.
Nel valutare la scelta del nuovo ausiliario, il tribunale ha individuato il soggetto più appropriato nel Dirigente preposto alla Direzione generale per la programmazione e la gestione delle risorse strumentali e finanziarie della Regione Basilicata, con facoltà di delega. La scelta è stata giustificata ratione officii: si tratta, infatti, della figura istituzionalmente competente a sollecitare i competenti organi regionali all’adozione di ogni azione funzionale a sovvenire ai bisogni del disciolto Ente, garantendo per tale via la soddisfazione delle legittime pretese dei creditori ricorrenti.
Il collegio ha precisato che il nuovo commissario subentra nei medesimi compiti già affidati al rinunciatario, con gli stessi poteri e limiti, così come chiariti dalla precedente ordinanza n. 557/2025. Non è stata pertanto necessaria una nuova definizione dell’oggetto del mandato, essendo gli stessi già puntualmente individuati.
La decisione si fonda, dunque, sulla necessità di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando che circostanze soggettive dell’ausiliario possano compromettere il doveroso e sollecito soddisfacimento dei diritti fatti valere nel giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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