Omessa verifica antisismica: demolizione legittima anche per interventi in D.I.L.A. (TAR Basilicata n. 1 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso deposito dei calcoli strutturali, richiesto dagli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 anche per gli interventi soggetti a D.I.L.A., determina l’inefficacia del titolo abilitativo per carenza di un requisito costitutivo, rendendo legittima l’ordinanza di demolizione ex art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. La potenziale sanabilità dell’omissione documentale non derubrica la violazione e non legittima manufatti realizzati sine titulo. L’ordinanza di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, non potendo la partecipazione del privato influenzarne l’esito.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di tre impianti eolici della potenza di 200 KW ciascuno, ha realizzato interventi di ammodernamento consistenti nella sostituzione degli aerogeneratori, senza incremento di potenza, previa presentazione di altrettante Dichiarazioni di Inizio Lavori Asseverata. Il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere, ritenendo la D.I.L.A. inidonea a legittimare gli interventi, soggetti a Procedura abilitativa semplificata, e contestando l’omesso deposito dei calcoli strutturali.
La società ha impugnato i provvedimenti, deducendo la riconducibilità degli interventi al regime della D.I.L.A., l’illegittimità della demolizione per una mera omissione documentale sanabile, l’incertezza del dispositivo e la violazione delle garanzie partecipative. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha ritenuto il ricorso infondato. Pur riconoscendo la riconducibilità degli interventi alla D.I.L.A. ex art. 6-bis, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 28/2011, il Collegio ha evidenziato come l’omesso deposito dei calcoli strutturali costituisca un adempimento necessario, in considerazione dell’ubicazione in zona sismica degli impianti e dell’idoneità delle nuove opere a incidere sulle strutture portanti.
La sentenza richiama il comma 4 dell’art. 6-bis, che impone la presentazione di una dichiarazione corredata da una relazione del progettista che attesti il rispetto delle norme di sicurezza e antisismiche. La mancata produzione dei calcoli integra una violazione degli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001, facendo venir meno un requisito costitutivo del titolo.
Il Collegio ha quindi escluso che la potenziale sanatoria dell’omissione possa legittimare interventi eseguiti in difetto di un valido titolo, confermando la legittimità della misura demolitoria. Ha inoltre chiarito che il provvedimento riguarda unicamente gli interventi da ultimo eseguiti e che, trattandosi di atto vincolato, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la partecipazione del privato non potrebbe influenzare l’esito della decisione.
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Nota della Redazione
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