Avviso di avvio procedura espropriativa: natura endoprocedimentale e inammissibilità per carenza di interesse (TAR Basilicata n. 585 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 ha natura endoprocedimentale, essendo meramente funzionale alla partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo in itinere. Tale atto è pertanto sprovvisto di portata immediatamente lesiva, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ex art. 35, comma 1, cod. proc. amm. L’istanza di rinvio della trattazione, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., deve essere disattesa ove non sorretta da specifiche esigenze difensive e ove la connessione con altri giudizi non si correli a profili di stretta pregiudizialità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative alla costruzione di un impianto eolico, pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune. Ha dedotto l’eccessiva vicinanza dell’impianto ai terreni aziendali, il rischio di interferenze elettromagnetiche e la mancata considerazione delle osservazioni presentate, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.
La società controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato e per carenza di un concreto e attuale interesse ad agire. Il ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione per assicurare la decisione congiunta con giudizi connessi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’istanza di rinvio, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., che ammette il rinvio solo in casi eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo. L’istanza non era sorretta da specifiche esigenze difensive, risultando ipotetica e generica la prospettata necessità di motivi aggiunti avverso un provvedimento autorizzatorio ancora in itinere.
Quanto alla connessione con gli altri giudizi, il Collegio ha escluso profili di pregiudizialità tali da consigliare la trattazione congiunta, rilevando che il differimento avrebbe arrecato un ingiustificato vulnus agli interessi della società controinteressata, con rischio di perdita del finanziamento per un’iniziativa funzionale alla diffusione degli impianti da fonti rinnovabili.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. L’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ha evidente natura endoprocedimentale, essendo funzionale esclusivamente a consentire la partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo in corso. Ne consegue che tale atto è sprovvisto di qualsivoglia portata immediatamente lesiva delle posizioni giuridiche del ricorrente.
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Nota della Redazione
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