Conversione permesso di soggiorno da lavoro stagionale e comunicazione di ospitalità (TAR Calabria n. 1637 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare concernente il diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, il tribunale amministrativo può disporre incombenti istruttori ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm. quando la documentazione versata in atti non consenta di valutare la fondatezza dell’istanza cautelare. L’ordinanza che dispone l’istruttoria deve indicare specificamente l’incombente richiesto, il termine perentorio per l’adempimento e la camera di consiglio di prosecuzione del giudizio. La comunicazione di ospitalità di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 286/1998 deve essere rilasciata dall’effettivo proprietario dell’immobile destinato ad ospitare lo straniero, ovvero da chi abbia la disponibilità legittima dell’immobile medesimo; l’idoneità alloggiativa deve riferirsi all’immobile specificamente indicato e deve essere supportata dal relativo titolo di disponibilità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione rigettava l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il diniego era motivato dalla ritenuta inidoneità della sistemazione alloggiativa indicata, in quanto l’attestato di idoneità rilasciato dal Comune non recava la dicitura richiesta nel preavviso di rigetto e l’immobile non apparteneva al datore di lavoro ma a persona diversa, con conseguente inaccettabilità della comunicazione di ospitalità, non proveniente dall’effettivo proprietario.
Nel giudizio cautelare, la parte ricorrente deduceva di aver tempestivamente prodotto documentazione a riscontro del preavviso di rigetto, mediante comunicazione a mezzo PEC. Il tribunale, ritenuta necessaria l’acquisizione della predetta documentazione ai fini del decidere, disponeva un incombente istruttorio e rinviava la trattazione dell’istanza cautelare ad altra camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, Sezione Seconda, ravvisava la necessità di acquisire copia integrale della comunicazione PEC, completa di allegati e trasmessa in formato originale .eml, contenente la documentazione prodotta dal ricorrente a riscontro del preavviso di rigetto o comunque inviata all’amministrazione prima della notifica del provvedimento impugnato.
L’incombente istruttorio risulta funzionale a verificare la completezza e la tempestività della documentazione prodotta in sede procedimentale, al fine di valutare la fondatezza delle censure dedotte avverso il diniego di conversione. Il tribunale ordinava pertanto alla parte ricorrente di depositare la ricevuta di consegna della PEC inviata all’amministrazione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza.
Il giudice disponeva altresì la prosecuzione del giudizio cautelare alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026, riservando ogni ulteriore decisione all’esito dell’adempimento istruttorio. L’ordinanza è stata resa con le forme della decisione collegiale, con l’intervento di tre magistrati, e contiene la motivazione sintetica dell’incombente disposto.
In accoglimento dell’istanza di oscuramento, il tribunale ordinava alla Segreteria di procedere all’anonimizzazione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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