Conversione del permesso di soggiorno: l’idoneità abitativa “antecedente” non preclude l’accoglimento (TAR Calabria n. 485 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina introdotta dall’art. 12-quater d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024, ha inciso sull’accertamento dell’idoneità abitativa di cui all’art. 29, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 con riferimento al ricongiungimento familiare, restando dubbia la sua applicabilità ad altre ipotesi in cui la medesima certificazione è richiesta, quale la conversione del permesso di soggiorno. La circostanza che la certificazione di idoneità abitativa sia antecedente alla richiesta di conversione non è di per sé preclusiva all’accoglimento dell’istanza, atteso che le condizioni strutturali dell’immobile non sono soggette a rapidi mutamenti. In sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora può essere soddisfatta mediante l’ordine all’amministrazione di riesaminare la posizione del richiedente.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, presentava istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Prefettura competente rigettava l’istanza, ritenendo non soddisfatto il requisito dell’idoneità abitativa. Avverso tale provvedimento lo straniero proponeva ricorso dinanzi al TAR Calabria, chiedendo altresì la sospensione cautelare dell’efficacia del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella camera di consiglio del 2 settembre 2026, ha osservato come il ricorso presenti profili di fumus boni iuris sotto tre concorrenti profili. In primo luogo, la novella di cui all’art. 12-quater d.l. n. 145/2024 ha inciso sull’accertamento dell’idoneità abitativa con specifico riferimento all’ipotesi del ricongiungimento familiare di cui all’art. 29, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, risultando invece dubbia la sua operatività in relazione alle altre fattispecie in cui la certificazione è richiesta, tra cui la conversione del permesso di soggiorno.
Quanto alla dedotta anteriorità della certificazione rispetto alla richiesta di conversione, il Tribunale ha ritenuto che tale circostanza non sia preclusiva, giacché le condizioni strutturali dell’immobile non sono soggette a rapidi mutamenti nel tempo. A sostegno, lo straniero ha prodotto una dichiarazione con cui il proprietario ha confermato di aver fornito alloggio a tempo indeterminato presso l’unità abitativa oggetto del certificato di idoneità.
Il Collegio ha quindi ritenuto integrato anche il periculum in mora, ravvisandolo nella situazione di clandestinità in cui verrebbe a trovarsi il lavoratore straniero in conseguenza del diniego di conversione. La tutela cautelare è stata conseguentemente disposta non già mediante la sospensione in senso proprio del provvedimento, bensì attraverso l’ordine all’amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, con compensazione delle spese di fase e fissazione dell’udienza pubblica di merito.
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Nota della Redazione
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