Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso avverso il commissariamento dell’Automobile Club (TAR Calabria n. 1627 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza necessità di una pronuncia nel merito. Il giudice amministrativo, accertata la validità della rinuncia e la sua riconducibilità all’intero compendio impugnatorio, dichiara l’estinzione del processo, con possibilità di compensazione delle spese quando sussistano valide ragioni, anche conformemente alla richiesta formulata dalla parte rinunciante.
Il Fatto
La controversia traeva origine dal decreto con cui il Sottosegretariato di Stato con delega allo Sport aveva disposto la nomina del Commissario Straordinario dell’Automobile Club di Catanzaro. Il ricorrente, contestando la legittimità del provvedimento commissariale e degli atti connessi, tra cui la verifica ispettiva e le delibere degli organi dell’ACI, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Calabria, successivamente integrato da motivi aggiunti.
L’amministrazione resistente e l’Automobile Club d’Italia si erano costituiti in giudizio per contrastare le pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’atto di rinuncia notificato e depositato dalla parte ricorrente in data 17 aprile 2026. La rinuncia era fondata sul presupposto che il commissariamento impugnato avesse cessato di essere efficace e che si fossero svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’ente.
Ritenuta sussistente la ricorrenza dei presupposti di legge, il TAR ha dichiarato l’estinzione del giudizio ex art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., dando atto che la rinuncia riguardava il complessivo compendio impugnatorio, ivi inclusi i motivi aggiunti.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, in conformità alla richiesta formulata dalla parte nell’atto di rinuncia, ritenendo sussistenti valide ragioni giustificatrici.
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Nota della Redazione
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