Condono edilizio e compatibilità paesaggistica sono procedimenti autonomi, ma il vincolo preesistente resta ostativo (TAR Calabria n. 1609 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all’art. 1, commi 37 ss., l. n. 308/2004 è procedimento autonomo rispetto al condono edilizio di cui all’art. 32 d.l. n. 269/2003 e rileva ai soli fini del conseguimento del condono penale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative. Ne consegue che la mancata tempestiva presentazione dell’istanza di compatibilità paesaggistica non è di per sé ostativa all’accoglimento dell’istanza di sanatoria edilizia. Resta tuttavia preclusiva della sanatoria la circostanza che l’opera abusiva sia stata realizzata in area soggetta a vincolo paesaggistico, qualora non ricorrano i presupposti di cui all’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, ossia la realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo e la natura di opera minore, con il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva inoltrato al Comune istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003 per un fabbricato realizzato nel 1985 e ultimato nel 1993, insistente su area soggetta a vincolo paesaggistico per la vicinanza alla battigia. L’amministrazione comunale aveva rigettato l’istanza, ritenendo necessaria la presentazione, nel termine perentorio del 31 gennaio 2005, dell’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, pervenuta alla Provincia solo il 2 febbraio 2005 e quindi tardiva.
Avverso il diniego il ricorrente deduceva l’autonomia tra i due istituti e la legittimità della sanatoria, essendo l’opera stata completata prima dell’imposizione del vincolo e risultando di modesta entità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha accolto la censura relativa all’errore ricostruttivo del rapporto tra i due procedimenti, affermando che la domanda di compatibilità paesaggistica ex art. 1, commi 37 ss., l. n. 308/2004 rileva esclusivamente ai fini del condono penale. La Corte ha desunto tale conclusione dalla lettera della norma, che non menziona effetti amministrativi, e dall’assenza di norme di coordinamento con la disciplina del condono edilizio, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2559.
Il Collegio ha tuttavia rilevato che il provvedimento impugnato aveva comunque individuato un elemento effettivamente preclusivo all’esito favorevole del procedimento, ossia la presenza del vincolo paesaggistico. Richiamando l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, il Tribunale ha precisato che le opere abusive in aree vincolate sono sanabili solo se realizzate prima dell’imposizione del vincolo e se riconducibili a opere minori, oltre che previo parere dell’autorità di tutela.
Nel caso di specie, lo stesso ricorrente aveva ammesso che il fabbricato era stato realizzato nel 1985 e ultimato nel 1993, quindi in epoca successiva all’imposizione del vincolo ex art. 1 l. n. 431/1985, e che si trattava di un manufatto in muratura, non riconducibile alle categorie delle opere minori. Tale circostanza rendeva, pertanto, l’immobile non condonabile.
Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con declaratoria di nullità delle spese per la mancata costituzione del Comune.
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Nota della Redazione
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