Ottemperanza e subentro nei rapporti di lavoro: il nuovo consorzio non risponde dei debiti pregressi ma deve ricostituire il rapporto con l’anzianità maturata (TAR Calabria n. 1605 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il subentro ex lege del consorzio di bonifica nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei consorzi soppressi, ai sensi dell’art. 36 della legge regionale n. 39/2023, comporta l’obbligo di ricostituire il rapporto con efficacia ex tunc, computando l’anzianità di servizio sin dalla data di originaria instaurazione e i connessi incrementi stipendiali. Il nuovo ente non risponde, invece, dei debiti pecuniari pregressi, che restano inseriti nella massa della liquidazione dell’ente soppresso; la sottoposizione di quest’ultimo alla liquidazione coatta amministrativa rende inammissibile l’azione di ottemperanza e quella risarcitoria individuale, azionabili solo mediante insinuazione al passivo.
Il Fatto
Un lavoratore, dopo aver ottenuto la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 2007 e la condanna del consorzio datore di lavoro, vedeva confermare in appello la propria riammissione in servizio presso il consorzio subentrato, soppresso per legge. Il titolo esecutivo restava tuttavia inottemperato: il consorzio subentrante, pur procedendo all’assunzione, qualificava il dipendente come “neo-assunto”, attribuendogli il parametro economico minimo senza riconoscere l’anzianità maturata.
Il lavoratore adiva quindi il giudice amministrativo per l’ottemperanza, chiedendo la corretta ricostituzione del rapporto e il pagamento delle differenze retributive; proponeva altresì domanda di risarcimento del danno per la mancata esecuzione del giudicato. Si costituiva il consorzio subentrante, eccependo la propria estraneità ai debiti pregressi e la correttezza della propria condotta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità dell’azione nei confronti del consorzio originario, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa: l’apertura della procedura, anteriore alla proposizione del ricorso, determina il divieto di azioni esecutive individuali ai sensi dell’art. 51 della legge fallimentare, come esteso agli enti regionali dall’art. 15 del d.l. n. 98/2011. I crediti pregressi vanno pertanto azionati esclusivamente mediante insinuazione nello stato passivo.
Quanto al consorzio subentrante, la sentenza ne ha escluso la legittimazione passiva per le differenze retributive maturate fino al 2011. Richiamando la propria giurisprudenza, il Collegio ha precisato che la soppressione del consorzio non estingue la soggettività dell’ente per la fase di liquidazione delle passività pregresse: solo i rapporti di lavoro in essere sono trasferiti ex lege al nuovo ente, mentre i debiti pecuniari arretrati restano nella massa della liquidazione.
La domanda di ottemperanza è stata invece accolta con riferimento alla corretta ricostituzione del rapporto. Poiché la statuizione giudiziale opera con efficacia ex tunc, il consorzio subentrante — pur non rispondendo dei debiti pregressi — è obbligato a inquadrare il dipendente applicando la corretta fascia retributiva e gli scatti di anzianità maturati dal 2007, non potendo trattarlo alla stregua di un neo-assunto. Il Tribunale ha quindi ordinato la ricostituzione del rapporto con l’anzianità e gli incrementi maturati, assegnando il termine di sessanta giorni e nominando un commissario ad acta per il caso di inerzia.
Accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo. Rigettata, infine, la domanda risarcitoria: il credito per il periodo pregresso è azionabile solo al passivo dell’ente in liquidazione, mentre le somme successive al transito nel nuovo ente configurano crediti retributivi esigibili, non danni risarcitori. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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