Equipollenza del titolo di laurea e rinnovo istruttorio per licenza investigatore privato (TAR Calabria n. 1584 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito del titolo di laurea, previsto dall’all. G) al D.M. n. 269/2010, deve ritenersi assolto per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultino titolari di licenza per l’attività di investigazione privata da almeno cinque anni. La successiva revoca della licenza, disposta per sopravvenuta carenza dei requisiti morali, non incide sul pregresso conseguimento dei requisiti professionali, che restano maturati e acquisiti. L’equipollenza rispetto al titolo di laurea non implica però l’equipollenza rispetto agli altri requisiti tecnici, riconducibili alla documentazione di cui all’all. H) del medesimo D.M. L’annullamento del diniego, per l’assenza di una compiuta istruttoria, obbliga l’amministrazione a rinnovare la valutazione sulla base dei principi espressi dal giudice amministrativo.
Il Fatto
Il titolare di un istituto di investigazioni private impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva respinto l’istanza di rilascio della licenza ex art. 134 R.D. n. 773/1931, presentata nel 2025 dopo la conclusione favorevole di vicende penali che avevano determinato la revoca del titolo nel 2022. Il diniego era motivato dalla mancata trasmissione di documentazione, in particolare la prova del possesso del titolo di laurea triennale.
Il ricorrente sosteneva che tale requisito non fosse dovuto, essendo titolare di licenza da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del D.M. n. 269/2010. L’amministrazione resisteva, osservando che la revoca del titolo e la mancata attività per oltre tre anni imponevano una valutazione ex novo dei presupposti per il rilascio.
La Motivazione della Corte
Richiamato l’art. 134 R.D. n. 773/1931, che subordina a licenza del prefetto l’esercizio di investigazioni o ricerche per conto di privati, e l’art. 136, che condiziona il rilascio alla dimostrazione della capacità tecnica, il TAR ricorda che il comma 5 dell’all. G) al D.M. n. 269/2010 considera assolti i requisiti – tra cui la laurea triennale – per i soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento risultino titolari di licenza da almeno cinque anni.
Tale condizione risulta integrata nella specie, atteso che l’interessato aveva conseguito l’autorizzazione nel 2005 e l’aveva mantenuta fino alla revoca del 2022. Il provvedimento di revoca, fondato sulla sopravvenuta carenza dei requisiti morali, non può incidere sul pregresso e valido conseguimento dei requisiti professionali previsti dal D.M. del 2010.
Il Collegio precisa, però, che tale equipollenza non può essere estesa ulteriormente: restano dovuti gli altri requisiti tecnici e organizzativi, riconducibili alla documentazione di cui all’all. H) del D.M. n. 269/2010, quali il progetto organizzativo, l’idoneità della sede e l’indicazione del personale. Osserva inoltre che il divieto di attivare le sedi presso il domicilio del titolare non è più vigente, essendo stato sostituito dal D.M. n. 56/2015 con il diverso requisito dell’idoneità delle sedi al controllo ai sensi dell’art. 16 TULPS.
Sulla scorta della documentazione prodotta dal ricorrente, il giudice ravvisa l’assenza di una compiuta attività istruttoria da parte dell’amministrazione. Il mancato versamento della cauzione non può, allo stato, assumere effetto ostativo, postulando la completezza della pratica che nella specie non risulta essere stata realizzata.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e obbligo per la Prefettura di rinnovare l’istruttoria e di rideterminarsi in base ai principi espressi. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della particolarità della questione.
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Nota della Redazione
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