La mancata esecuzione del giudicato impone la nomina di un commissario ad acta (TAR Calabria n. 1568 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione ha l’onere di dimostrare di aver dato esecuzione al giudicato, anche mediante il pagamento delle somme dovute; in mancanza di tale prova, sussistono i presupposti per l’accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’esecuzione, con onere delle spese di giudizio a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un sinistro per cui il Giudice di Pace di Crotone, con sentenza del 2022, aveva accertato la colpa concorrente del Comune nella misura del 25%, condannandolo al pagamento di una somma in favore della danneggiata e alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore. Il Tribunale di Crotone, in grado di appello, aveva confermato integralmente la decisione, compensando le spese del grado.
Il Comune, rimasto soccombente e non avendo impugnato la sentenza d’appello, non provvedeva al pagamento delle somme liquidate. La danneggiata e il difensore distrattario proponevano quindi distinti ricorsi per l’ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di dare esecuzione ai titoli giurisdizionali passati in giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disposto preliminarmente la riunione dei ricorsi, ravvisando un’evidente connessione oggettiva e soggettiva, siccome entrambi erano finalizzati all’ottemperanza dei medesimi titoli giurisdizionali. Il giudice ha quindi rilevato come l’amministrazione fosse gravata dall’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria, fondata su decisioni giurisdizionali passate in giudicato e munite di formula esecutiva.
Il Collegio ha sottolineato che l’amministrazione non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti, nonostante l’onere di dimostrare l’adempimento. Tale mancanza integrava gli estremi dell’inottemperanza, configurando i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere all’esecuzione del giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il segretario comunale di Strongoli, con facoltà di delega a dirigente o funzionario, affinché provvedesse all’esecuzione entro i successivi 60 giorni dalla relativa istanza delle ricorrenti.
Il giudice ha infine condannato il Comune alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in favore del difensore distrattario, ponendole definitivamente a carico dell’amministrazione inadempiente.
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Nota della Redazione
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