L’ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto vale anche contro l’ATERP (TAR Calabria n. 1567 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il giudicato da eseguire consista in un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo. L’amministrazione intimata ha l’onere di dimostrare di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale; in mancanza, il giudice accoglie il ricorso, assegna un termine per l’adempimento e nomina un commissario ad acta. In caso di condanna al pagamento di somme di denaro, è ammissibile la domanda di condanna al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
Un condominio, creditore di una somma di denaro nei confronti dell’ATERP Calabria sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’ente di provvedere al pagamento delle somme indicate nel titolo e ha avanzato richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento. L’ATERP non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’amministrazione aveva l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’ente non ha fornito prova dell’avvenuto pagamento, nonostante l’onere probatorio in tal senso gravante su di esso. Il giudice ha quindi dichiarato l’obbligo dell’intimata di ottemperare al giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza e nominando, per il caso di inerzia, il Prefetto di Catanzaro quale commissario ad acta.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto ammissibile l’applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. anche alle ipotesi di ottemperanza concernenti sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la successiva novella introdotta dalla legge n. 208 del 2015.
In mancanza di cause ostative, il giudice ha determinato la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, da corrispondere in aggiunta agli interessi legali già dovuti. Tale somma decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto dalla sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.
Il TAR ha infine condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato, ponendole a carico dell’ente inadempiente.
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Nota della Redazione
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