Il riesame post-annullamento non impone l’ammissione automatica (TAR Calabria n. 1544 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In esito all’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di diniego per vizio di motivazione e istruttoria, l’effetto conformativo non impone all’amministrazione l’ammissione automatica del richiedente, ma solo la riattivazione del procedimento di riesame, da svolgersi con motivazione congrua ed espressa, potendo l’amministrazione pervenire al medesimo esito negativo. Le valutazioni delle commissioni giudicatrici in ordine al possesso dei requisiti tecnici e alla qualità dei progetti costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese arbitrarietà, con sindacato pieno ma non sostitutivo. Il provvedimento plurimotivato di segno negativo resiste al gravame se anche una sola delle autonome ragioni giustificative supera il vaglio di legittimità, restando inammissibili per difetto di interesse le censure avverso le restanti.
Il Fatto
Una società presentava domanda di ammissione alle agevolazioni previste da un avviso pubblico regionale per il sostegno agli investimenti delle PMI, ma veniva esclusa per aver conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità. L’istanza di riesame veniva respinta con motivazione generica e, su ricorso della società, il Tribunale annullava il diniego per difetto di motivazione e di istruttoria.
In esecuzione della sentenza, la commissione di valutazione procedeva a un nuovo esame dell’istanza, confermando il punteggio e l’esclusione con una motivazione analitica delle ragioni tecniche. La società impugnava nuovamente gli atti deducendo l’elusione del giudicato, il travisamento dei fatti e vizi di discrezionalità tecnica, nonché lo sviamento di potere per la valutazione di profili seriali del progetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha escluso l’elusione del giudicato, rilevando che la sentenza di annullamento aveva accertato un vizio formale e procedimentale, consistente nel difetto di motivazione dell’istanza di riesame. L’obbligo conformativo imponeva la riattivazione del procedimento, non l’accoglimento della domanda, e il nuovo verbale, entrando nel merito delle contestazioni e fornendo motivazione effettiva per ciascuna di esse, si era adeguato alle prescrizioni. La conferma del punteggio finale non è quindi di per sé indice di elusione, potendo l’amministrazione, all’esito di un riesame approfondito, confermare il proprio orientamento negativo purché adeguatamente motivato.
Quanto alla censura sul travisamento dei fatti, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’attribuzione di punteggi a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando costituisce apprezzamento connotato da discrezionalità tecnica, insindacabile salvo che sia affetto da manifesta illogicità. Il sindacato del giudice è pieno, penetrante ed effettivo, ma non sostitutivo, potendo verificare la ragionevolezza e la coerenza dell’iter logico seguito dall’autorità senza sostituirvi un sistema valutativo differente.
In relazione al criterio sul terziario innovativo, il Tribunale ha ritenuto non irragionevole la valutazione della commissione, la quale aveva esteso il proprio esame alla rilevanza dei documenti prodotti, rilevando che la società non aveva indicato da quali specifici passaggi di tali documenti potesse trarsi la prova dell’appartenenza alle aree di innovazione. Per lo studio di fattibilità tecnico-economica, la decisione ha evidenziato che il documento prodotto era in concreto carente degli elementi propri di un piano di fattibilità, non configurandosi pertanto i vizi lamentati.
Infine, il Tribunale ha ritenuto legittima la valutazione della commissione sulla natura della piattaforma software, qualificata come comune applicativo gestionale non riconducibile alle categorie di interconnessione previste dall’Allegato B alla legge n. 232/2016, nonché sulla congruità della spesa, ritenuta sovrastimata rispetto ai valori di mercato e non proporzionata alle esigenze di una PMI, degradando la perizia giurata di parte a mero atto unilaterale. Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, trattandosi di provvedimento plurimotivato le cui autonome ragioni erano passate indenni al vaglio di legittimità.
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Nota della Redazione
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