Dichiarazione di non interesse e improcedibilità del ricorso nel giudizio amministrativo (TAR Calabria n. 1528 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. La dichiarazione di non avere interesse alla definizione del giudizio, resa dalla stessa parte, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo il giudice limitarsi a prenderne atto senza poter procedere d’ufficio né sostituirsi alla valutazione dell’interesse ad agire.
Il Fatto
La ricorrente impugnava gli atti della selezione pubblica indetta dal Comune per il conferimento di un incarico di collaborazione, contestando in particolare l’attribuzione al controinteressato del primo posto in graduatoria e chiedendo l’accertamento del proprio diritto a essere collocata in prima posizione.
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio, mentre si costituiva il controinteressato. Rigettata l’istanza cautelare, la ricorrente depositava successivamente una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria, nel dichiarare il ricorso improcedibile, richiama il principio per cui la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa.
Tale dichiarazione, secondo il Collegio, provoca la presa d’atto da parte del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il giudice richiama sul punto il precedente del Consiglio di Stato, sez. II, n. 918 del 2026.
Nella fattispecie, l’espressa dichiarazione formulata dalla ricorrente palesa la sua carenza di interesse alla definizione del giudizio, rendendo inutile la prosecuzione del processo. L’esito e le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese della fase di merito.
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Nota della Redazione
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