La mera assenza di elementi di fondatezza non basta, necessaria prognosi di accoglimento (TAR Calabria n. 403 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo, il fumus boni iuris non può essere escluso sulla sola base della mera assenza di elementi di fondatezza del ricorso, ma richiede una valutazione prognostica sull’esito dello stesso. In materia di scrutinio finale, la domanda di sospensione del provvedimento di non ammissione alla classe successiva va respinta quando i fatti posti alla base della valutazione collegiale dei docenti non rivelino profili di fondatezza del ricorso. La verifica circa l’ammissione non può prescindere dalla considerazione delle risultanze complessive della carriera scolastica e delle ragioni che hanno determinato l’esito negativo.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusiva sulla figlia, ha impugnato il provvedimento di non ammissione della studentessa alla classe successiva, unitamente ai verbali dello scrutinio finale e a quelli intermedi. Nel ricorso si chiedeva l’accertamento del diritto all’ammissione e la condanna dell’Amministrazione a una nuova valutazione, anche considerando le assenze giustificate per motivi di malattia.
Il ricorso era stato proposto dinanzi al TAR Calabria, che ha deciso sulla domanda cautelare nella camera di consiglio del 29 luglio 2026.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha esaminato la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., rilevando che la valutazione cautelare deve concentrarsi sulla sussistenza del fumus boni iuris.
Il collegio ha evidenziato come i fatti che hanno determinato la non ammissione alla classe successiva della studentessa non offrano elementi di fondatezza del ricorso. La valutazione ha quindi assunto un carattere prognostico negativo sull’esito del giudizio di merito, non ravvisandosi i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare.
Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite della fase cautelare, trattandosi di giudizio di natura sommaria e non essendo ancora stata definita la questione di merito. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.