L’autorizzazione paesaggistica conserva efficacia quinquennale anche dopo l’abrogazione della legge regionale (TAR Calabria n. 1427 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l’intervento urbanistico-edilizio, ai sensi dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004. Essa è efficace per cinque anni e resta tendenzialmente immune dalle vicende che possono interessare il titolo edilizio, nonché dalle sopravvenienze normative in materia urbanistica. La mera abrogazione della legge regionale sulla cui base era stato originariamente predisposto il progetto non priva di efficacia l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata, ove l’intervento autorizzato rimanga invariato. Il diniego di prosecuzione dei lavori fondato su tale presupposto è illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente presentava una prima SCIA, ai sensi della legge regionale calabrese n. 21/2010, per la ristrutturazione di un proprio fabbricato, ottenendo la relativa autorizzazione paesaggistica dalla Provincia. Non avendo dato esecuzione ai lavori, presentava una nuova SCIA alternativa al Permesso di Costruire, ai sensi della sopravvenuta legge regionale n. 25/2022, allegando la medesima autorizzazione paesaggistica, ancora nei termini di validità quinquennale. Il Comune inibiva l’esecuzione dei lavori, ritenendo l’autorizzazione paesaggistica inefficace perché rilasciata sulla base della legge regionale abrogata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, evidenziando la natura di atto autonomo dell’autorizzazione paesaggistica rispetto al titolo edilizio, confermata dalla giurisprudenza (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 17 febbraio 2025, n. 1302; Consiglio di Stato, sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 682). L’autonomia dei due atti, che rispondono a diversi interessi pubblici, si riflette sulla durata e sulla stabilità dell’autorizzazione paesaggistica, la quale risulta tendenzialmente immune dalle vicende del titolo abilitativo edilizio e dalle sopravvenienze della disciplina urbanistica.
Nel caso di specie, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata al ricorrente aveva conservato la propria efficacia quinquennale. Il riferimento operato dal Comune all’abrogazione della legge regionale n. 21/2010, per effetto della nuova legge regionale n. 25/2022, non poteva giustificare l’inibizione dei lavori, non essendo stata dimostrata alcuna correlazione concreta tra le nuove disposizioni e la perdita di efficacia del titolo paesaggistico. L’argomentazione è stata ritenuta generica e priva di idoneo supporto motivazionale e istruttorio.
Il difetto motivazionale non poteva essere sanato dalle deduzioni svolte dal Comune solo in giudizio, costituendo una inammissibile motivazione postuma. Il richiamo all’art. 11 della legge regionale n. 25/2022, che vieta gli interventi su immobili di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004, è stato giudicato contraddittorio rispetto alla pretesa necessità di ottenere una nuova autorizzazione, implicando piuttosto una questione di realizzabilità urbanistica dell’intervento.
Il Collegio ha, invece, respinto la tesi del ricorrente circa l’esenzione dal controllo paesaggistico ex art. 149, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004. L’intervento, comportando sopraelevazione e realizzazione di una scala esterna, determina una modifica dell’aspetto esteriore degli edifici e, pertanto, non può beneficiare dell’esonero. Il ricorso è stato accolto, risultando assorbita la doglianza sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, e la nota impugnata è stata annullata. Le spese sono state compensate, con il contributo unificato posto a carico del Comune.
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Nota della Redazione
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