Accesso agli atti e tardività del ricorso ex art. 116 c.p.a.: termine di trenta giorni dal silenzio (TAR Calabria n. 1383 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio o le determinazioni su un’istanza di accesso ai documenti amministrativi deve essere proposto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio. Ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, il silenzio si forma decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta. La decadenza, ove emerga dagli atti, è rilevabile d’ufficio, previo contraddittorio tra le parti.
Il Fatto
Una società, esercente attività di riabilitazione, aveva impugnato una serie di atti regionali e comunali, tra cui il rigetto della propria istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura semiresidenziale per pazienti autistici, nonché atti favorevoli a strutture concorrenti. Con motivi aggiunti, la ricorrente aveva altresì proposto domanda di accesso a una pluralità di documenti relativi alla programmazione e all’assegnazione di prestazioni sanitarie e agli atti autorizzativi rilasciati ad altri soggetti. L’amministrazione regionale aveva in parte provveduto, trasmettendo l’istanza all’articolazione competente, e in parte era rimasta inerte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha premesso che, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., il ricorso contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso deve essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, che a norma dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 si determina decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.
Alla luce di tale quadro normativo, il Tribunale ha osservato come, in relazione alle due istanze oggetto di scrutinio, il silenzio si fosse formato, al più tardi, rispettivamente il 14 novembre 2025, ove si fosse ritenuto di far decorrere il termine dalla nota di inoltro dell’amministrazione, o il 25 luglio 2025. Il ricorso per l’accesso era stato, invece, notificato solo il 15 dicembre 2025, ossia oltre il termine di trenta giorni. Ritenuta la possibile tardività e, conseguentemente, l’irricevibilità del ricorso in parte qua, il Collegio ha disposto che sulla questione, rilevata d’ufficio, fosse instaurato il contraddittorio tra le parti, assegnando un termine per il deposito di memorie e riservando all’esito la decisione.
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Nota della Redazione
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