Criteri di valutazione delle prove concorsuali e composizione della commissione (TAR Calabria n. 1385 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, l’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, non richiede che i commissari siano titolari dello specifico insegnamento o della materia oggetto di selezione, essendo sufficiente una competenza specifica e idonea alla valutazione dei candidati. L’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 consente la determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove anche dopo il loro svolgimento, purché avvenga prima della concreta correzione degli elaborati. La motivazione espressa in forma numerica è fungibile con quella descrittiva, non essendo prescritta l’approvazione di una griglia di valutazione né la verbalizzazione dei singoli giudizi dei componenti. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali è limitato ai soli errori di fatto e ai vizi di manifesta illogicità o travisamento.
Il Fatto
Un candidato partecipava a un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 51 unità di personale dell’area collaboratori (categoria C) presso un’Università. Escluso dall’elenco degli ammessi alla prova orale, impugnava gli atti della procedura; ammesso con riserva agli orali, proponeva motivi aggiunti avverso l’esito della prova e la successiva approvazione degli atti concorsuali.
Il ricorrente deduceva, tra gli altri vizi, l’inintellegibilità delle valutazioni per mancata predeterminazione di una griglia, l’illegittimità della valutazione della propria prova scritta, la mancata fissazione dei criteri per l’orale, la composizione illogica della commissione e la violazione dei principi di trasparenza nello svolgimento del colloquio. L’Università resisteva, deducendo la correttezza dell’operato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato in via preliminare il motivo concernente la composizione della commissione. Richiamando l’art. 35, comma 3, lett. e), d.lgs. n. 165/2001, ha escluso che la comprovata esperienza dei commissari debba tradursi nella titolarità dello specifico insegnamento o della materia messa a concorso. Ha ritenuto adeguato il profilo di un componente laureato in fisica ma da anni responsabile del settore selezione del personale presso altro ateneo, nonché quello dell’esperto attitudinale con formazione in psicologia del lavoro e gestione delle risorse umane, cui era demandato il colloquio comportamentale-motivazionale.
Quanto ai criteri di valutazione, il Tribunale ha interpretato l’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 nel senso che la loro determinazione è legittima anche dopo l’effettuazione delle prove, purché anteriore alla concreta correzione, così da evitare il sospetto di favoritismi. Nel caso di specie, la commissione aveva fissato i criteri nella prima seduta e li aveva dettagliati in subcriteri nella seduta successiva, prima dell’accesso agli elaborati; l’esame dei verbali dimostrava che ogni compito era stato valutato per ciascun subcriterio.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’eventuale mancanza di una griglia non integra un vizio, poiché la motivazione numerica è fungibile con quella descrittiva e la verbalizzazione dei singoli giudizi non è prevista dalla normativa. Ha infine richiamato il costante orientamento per cui il giudizio commissionale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per errori di fatto, manifesta illogicità o travisamento, con conseguente rigetto delle censure volte a contrapporre l’autovalutazione del candidato a quella della commissione.
I motivi concernenti la fase orale sono stati dichiarati assorbiti: l’eventuale loro fondatezza non avrebbe mutato la posizione del ricorrente, attesa l’infondatezza dei vizi dedotti avverso le fasi precedenti. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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