Annullamento in autotutela del titolo unico per infrastrutture 5G: limiti e termini del procedimento (TAR Calabria n. 1384 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di richiedere l’integrazione documentale nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione per infrastrutture di telecomunicazioni, previsto dall’art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003, può essere esercitato una sola volta ed entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza, trattandosi di termine perentorio la cui violazione determina la formazione del titolo abilitativo per silenzio-assenso ai sensi del comma 10 della medesima disposizione. Ne consegue che l’amministrazione comunale non può annullare in autotutela il titolo formatosi per silentium adducendo carenze documentali non sopravvenute, che avrebbe potuto e dovuto rilevare nel corso del procedimento, dovendo invece motivare specificamente sulle ragioni del ritardo e sull’insufficienza della documentazione già depositata. La localizzazione degli impianti per il Piano “Italia 5G” è disposta in base alla posizione dei “pixel” indicati dal bando, anche in deroga ai regolamenti comunali, e l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 non può essere utilizzata per fronteggiare un pericolo solo potenziale e futuro, in assenza di una situazione concreta e accertata.
Il Fatto
La società ricorrente, soggetto attuatore di un progetto finanziato dal PNRR per la copertura 5G delle “aree bianche”, presentava istanza per la realizzazione di un impianto nel territorio comunale, ottenendo il titolo per silenzio-assenso ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003, decorso il termine senza che il Comune esercitasse il potere di integrazione documentale o adottasse un provvedimento negativo espresso. Dopo l’annullamento giurisdizionale di un primo atto di autotutela, il Comune adottava un nuovo provvedimento di annullamento, fondato su presunte carenze della documentazione geognostica e geotecnica, seguito da un’ordinanza di sospensione dei lavori e, infine, da un’ordinanza contingibile e urgente motivata dal rischio frana conseguente agli eventi meteorologici eccezionali dichiarati con delibera del Consiglio dei Ministri.
La società impugnava i provvedimenti con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, deducendo la violazione delle norme sul procedimento unico e sull’autotutela nonché il difetto dei presupposti per l’ordinanza ex art. 54 T.U.E.L.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la propria precedente decisione che aveva già annullato il primo atto di autotutela, osserva che l’art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003 consente al responsabile del procedimento di richiedere l’integrazione documentale una sola volta, entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Trattandosi di termine perentorio, la cui finalità è evitare che richieste reiterate o tardive eludano la regola del silenzio-assenso, la mancata attivazione del potere istruttorio nella sede naturale comporta che il titolo si formi comunque per silentium. Il Comune non può quindi “nascondere dietro il velo dell’autotutela” il mancato esercizio del potere di integrazione documentale, ponendo nel nulla l’esigenza di celerità voluta dal legislatore.
La Corte rileva altresì che parte della normativa richiamata dal Comune a fondamento dell’obbligo documentale non è più in vigore: gli artt. 25 e 27 d.P.R. n. 554/1999 risultano abrogati dall’art. 358 d.P.R. n. 207/2010, il d.m. 11 marzo 1998 è stato abrogato dall’art. 17 d.lgs. n. 36/2003, e l’art. 59 d.P.R. n. 380/2001 è inapplicabile trattandosi di opera di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003. Anche ove l’ente avesse voluto legittimamente esercitare l’autotutela, avrebbe dovuto motivare sulle ragioni del ritardo e sull’insufficienza della documentazione già depositata, comprendente autorizzazioni sismiche, relazioni geologiche, geotecniche e sulla pericolosità sismica. Sussiste, inoltre, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per la mancata comunicazione dei motivi ostativi.
Quanto all’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 T.U.E.L., il Collegio, pur ammettendo che tali misure non siano automaticamente illegittime per l’assenza di un termine finale, rileva che nel caso di specie manca una situazione “concreta e accertata” di pericolo: il Comune non risulta incluso tra quelli indicati negli atti emergenziali di protezione civile per la Calabria, e la documentazione richiamata evidenzia un rischio solo potenziale e futuro, inidoneo a legittimare il ricorso al potere straordinario. Il coinvolgimento dell’Autorità di Bacino, già parte del procedimento unico e pronunciatasi per silentium, avrebbe potuto trovare rimedio ai sensi dell’art. 117 c.p.a. in caso di inerzia.
La Corte accoglie integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti impugnati e condannando il Comune alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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