Ricorso dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dopo la riconsegna delle aree demaniali (TAR Campania n. 5060 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce onere della parte ricorrente perseverare nell’interesse alla decisione del ricorso per tutta la durata del giudizio. La sopravvenuta riconsegna delle aree oggetto di concessione demaniale e la dichiarazione resa in udienza dal difensore della società ricorrente, circa il sopravvenuto difetto di interesse, comportano la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La natura in rito della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota del 2.12.2022 con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale imponeva adempimenti propedeutici alla riconsegna dell’area C, oggetto della concessione demaniale n. 64/2018. Con motivi aggiunti, la società gravava altresì la successiva nota del 28.2.2023, avente ad oggetto l’esecuzione di un programma di emungimenti relativo al materiale oleoso trasudante dalla banchina. La ricorrente deduceva l’incompetenza assoluta dell’Autorità in materia ambientale, nonché l’insussistenza di obblighi ulteriori rispetto a quelli già adempiuti e previsti dall’atto concessorio.
Costituitasi in giudizio, l’Autorità eccepiva l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, essendo nel frattempo intervenuta la riconsegna delle aree in concessione. La società ricorrente rappresentava, con memoria, che le prescrizioni contestate erano comunque superate da quelle dettate con la successiva nota del 12.2.2024, impugnata in separato giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9 giugno 2026, il difensore della società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Tale dichiarazione, resa in udienza e risultante dal verbale, ha dimostrato che, alla data odierna, per le vicende intervenute nel corso del giudizio, non perdura alcun interesse concreto e attuale alla decisione.
La improcedibilità del ricorso è stata, pertanto, dichiarata in ragione di tale sopravvenienza, senza che il Collegio entrasse nel merito delle censure proposte avverso i provvedimenti impugnati. La pronuncia assume rilievo esclusivamente processuale, fondandosi sulla carenza sopravvenuta dell’interesse ad agire, condizione dell’azione che deve sussistere fino al momento della decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in considerazione della natura in rito della decisione. L’assenza di una pronuncia nel merito ha, infatti, giustificato l’equa ripartizione degli oneri processuali tra le parti, non potendosi ravvisare una soccombenza sostanziale.
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Nota della Redazione
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