Annullamento SCIA per ascensore senza delibera condominiale (TAR Campania n. 5046 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una SCIA per l’installazione di un impianto elevatore nel cortile condominiale richiede la previa deliberazione assembleare approvata con le maggioranze di cui all’art. 1136, secondo e terzo comma, cod. civ., ai sensi dell’art. 78, comma 1, D.P.R. n. 380/2001. In mancanza della delibera condominiale, il dichiarante difetta di legittimazione e la segnalazione non può consolidarsi, né può formarsi alcun affidamento legittimo in capo al privato, atteso che l’annullamento d’ufficio di un provvedimento ottenuto sulla base di una falsa o erronea rappresentazione della realtà non richiede l’esternazione di una specifica ragione di pubblico interesse, che sussiste in re ipsa. Il potere di controllo dell’Amministrazione sulla completezza e veridicità delle autocertificazioni presentate con la SCIA sussiste anche dopo il decorso del termine ordinario di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, giacché il decorso del termine presuppone l’integralità dei requisiti di efficacia della segnalazione.
Il Fatto
Il contribuente e altri soggetti presentavano una SCIA ex art. 22 D.P.R. n. 380/2001 per l’installazione di un impianto ascensore nel cortile interno di un edificio condominiale, al fine di superare le barriere architettoniche, dichiarando la qualità di delegato dei proprietari dello stabile. Il Comune, sollecitato dall’istanza del Condominio volta a provocare l’esercizio dei poteri di autotutela, disponeva l’annullamento d’ufficio della segnalazione, rilevando la mancata dimostrazione della deliberazione condominiale richiesta dall’art. 78 D.P.R. n. 380/2001 e la incompletezza della pratica al momento della presentazione sul portale SUE. Avverso tale provvedimento i ricorrenti proponevano ricorso, deducendo l’illegittimità dell’annullamento per mancata ponderazione dell’interesse pubblico e per la natura di intervento manutentivo dell’opera, nonché sostenendo la legittimazione del singolo condomino ad installare l’ascensore ai sensi dell’art. 1102 cod. civ..
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania prende le mosse dal quadro normativo delineato dall’art. 78 D.P.R. n. 380/2001, il quale richiede, per le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche, l’approvazione dell’assemblea condominiale con le maggioranze qualificate del codice civile. Solo nell’ipotesi di rifiuto o inerzia del condominio, i portatori di handicap possono installare a proprie spese servoscala e strutture mobili e facilmente rimovibili. La norma, costitutiva di un limite legale all’attività edificatoria, esclude che possa configurarsi in capo al singolo condomino un potere di iniziativa edilizia diretto per un’opera di carattere innovativo come l’installazione di un ascensore nel cortile condominiale, qualificabile come innovazione ex art. 1120 cod. civ..
Nel caso di specie, contrariamente a quanto dichiarato nella SCIA, il soggetto istante non risultava delegato dai proprietari dell’edificio, né aveva richiesto l’autorizzazione dell’assemblea condominiale. La mancanza di legittimazione alla presentazione della segnalazione determina il mancato consolidamento della stessa, rilevando l’Amministrazione, in sede di istruttoria, l’assenza di un presupposto indefettibile di efficacia della SCIA, ossia la completezza e la veridicità delle dichiarazioni autocertificate.
Con riguardo al potere esercitabile dall’Amministrazione, la Sezione richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Amministrazione ha l’onere di accertare con serietà e rigore la legittimazione a presentare l’istanza edilizia, potendo verificare il rispetto dei limiti privatistici quando siano immediatamente conoscibili. La circostanza che la delibera condominiale non risulti prodotta integra una carenza documentale che legittima l’intervento in autotutela, superando il termine ordinario di controllo di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990, poiché il decorso del termine presuppone l’esistenza dei requisiti di efficacia della segnalazione.
Il richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che tutela l’interesse del singolo condomino ad installare l’ascensore anche in presenza del dissenso di altri, si rivela inconferente: tali pronunce attengono al conflitto tra condomini e sono rese all’esito di un giudizio di cognizione piena davanti al giudice ordinario, non già alla legittimità dell’esercizio del potere amministrativo di controllo sulla segnalazione edilizia. L’Amministrazione, in presenza di una dichiarazione non veritiera, non è tenuta a esternare una specifica ragione di pubblico interesse, che sussiste in re ipsa, né può configurarsi un affidamento legittimo del privato in presenza di rappresentazioni non corrispondenti al vero. La natura ultronea di alcune motivate considerazioni del provvedimento impugnato non inficia la legittimità dell’atto, sorretto dalla carenza sostanziale della delibera assembleare.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolare rilevanza degli interessi coinvolti.
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Nota della Redazione
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