Inibizione locazione breve per abuso edilizio: verifica comunale immune da termini SCIA e autotutela (TAR Campania n. 5045 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Comune di inibire l’attività di locazione breve e di revocare il codice identificativo regionale, esercitato all’esito della verifica dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dell’alloggio, non costituisce esercizio del potere di cui all’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 né di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della medesima legge, vertendosi in materia di attività non soggetta a SCIA. Tale potere di controllo, presupposto per l’utilizzo dell’immobile a fini ricettivi, non incontra i limiti temporali previsti da tali disposizioni. La conformità edilizio-urbanistica dell’immobile costituisce presupposto indispensabile per l’esercizio della locazione breve, a prescindere dalla natura imprenditoriale o meno dell’attività.
Il Fatto
Il detentore di alcuni immobili siti in Ischia, adibiti a locazione breve, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto l’inibizione dell’attività per due unità immobiliari e la revoca dei relativi codici identificativi regionali, all’esito di un accertamento tecnico che aveva rilevato la presenza di manufatti abusivi. Il provvedimento aveva inoltre sospeso il procedimento per altre unità, in attesa degli esiti di una richiesta di verifica sul condono edilizio.
Il ricorrente sosteneva che, non esercitando un’attività imprenditoriale, la locazione non fosse soggetta a poteri inibitori della Pubblica Amministrazione e che, comunque, il decorso del tempo avesse consumato il potere di autotutela. Il Comune resisteva in giudizio, evidenziando l’accertata abusività dei manufatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la tesi del ricorrente, ricostruendo il quadro normativo di riferimento. L’art. 13-quater d.l. n. 34/2019 e la legge regionale Campania n. 16/2019 impongono, per l’esercizio della locazione breve, una comunicazione al Comune e una dichiarazione sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, che il Comune può sottoporre a verifica. È sulla base di tale comunicazione che viene rilasciato il codice identificativo regionale.
La Corte ha precisato che il potere esercitato dal Comune, a seguito della verifica, non coincide con il potere inibitorio previsto dall’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, poiché l’attività non è soggetta a SCIA, né con il potere di autotutela di cui all’art. 21-nonies. Si tratta, piuttosto, dell’esercizio del potere di verifica dei requisiti dell’alloggio, che non incontra i termini decadenziali previsti da tali disposizioni.
Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 9580 del 2024, il Tribunale ha affermato che la conformità edilizio-urbanistica costituisce presupposto indispensabile per l’agibilità e l’uso abitativo degli immobili. La presenza di manufatti abusivi, pertanto, legittima l’inibizione dell’attività di locazione e la revoca del codice, poiché l’immobile difetta dei requisiti di legge. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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