Autorizzazione acustica in deroga: la competenza è dirigenziale, non sindacale (TAR Campania n. 5029 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni, rilasciata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), l. n. 447/1995, costituisce esercizio ordinario di poteri amministrativi e, come tale, rientra nella competenza dirigenziale. Non è configurabile, in capo al sindaco, alcuna competenza residuale, atteso che l’art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 riserva alla sua potestà le sole ordinanze contingibili e urgenti di cui agli artt. 50, comma 3, e 54 del medesimo decreto. La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, ma non preclude la condanna alle spese della parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Un residente impugnava le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici rilasciate dal Comune per lo svolgimento di due eventi privati, deducendo l’incompetenza del sindaco e la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. h), l. n. 447/1995. La domanda cautelare era accolta con decreto che, nel sospendere le autorizzazioni, ordinava al Comune di riprovvedere con l’imposizione di limiti meno elevati. Gli eventi si svolgevano senza la deroga e il ricorrente insisteva nel merito per gli effetti conformativi e risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli effetti dei provvedimenti erano già esauriti e alcun residuo interesse conformativo poteva ravvisarsi.
Ha escluso l’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori, non essendo stati eseguiti gli atti impugnati.
Ha quindi scrutinato la soccombenza virtuale, ritenendo fondato il primo motivo. L’autorizzazione in deroga non è atto di ordinaria amministrazione di competenza sindacale ma atto di competenza dirigenziale, come da richiamo all’art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267/2000.
La struttura ricettiva, pur privata, non esclude l’applicabilità della disciplina.
Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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