Il grave illecito professionale ben può fondarsi su pregresse risoluzioni contrattuali (TAR Campania n. 5012 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il grave illecito professionale di cui all’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 costituisce causa di esclusione non automatica, fondata su una valutazione discrezionale della stazione appaltante in ordine all’idoneità del fatto a incidere sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico. La risoluzione per inadempimento di un precedente contratto, ai sensi dell’art. 98, comma 6, lett. c), del medesimo decreto, rappresenta un mezzo di prova adeguato, purché la valutazione non si risolva in un automatismo espulsivo ma consideri la gravità e la rilevanza delle carenze esecutive rispetto alla commessa da affidare. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o irragionevolezza della motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Saviano per l’affidamento del servizio di igiene urbana della durata di cinque anni. Ammessa con riserva, la società ha ricevuto dal RUP la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla possibile esclusione, in ragione della risoluzione per inadempimento del contratto di servizio stipulato con il Comune di San Vitaliano e della conseguente annotazione nel Casellario informatico ANAC. All’esito del contraddittorio procedimentale, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione ritenendo integrato il grave illecito professionale ex artt. 95 e 98 d.lgs. n. 36/2023. La società ha impugnato il provvedimento con quattro motivi di ricorso, deducendo vizi procedimentali, violazione del riparto di competenze tra CUC e RUP, erronea valutazione di inaffidabilità e omessa considerazione delle misure di self cleaning.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha innanzitutto ricordato che il grave illecito professionale non integra una causa di esclusione automatica: l’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di verificare se l’operatore abbia commesso un illecito tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. L’art. 98 del medesimo decreto individua tassativamente i fatti rilevanti e i mezzi di prova, tra cui le significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto che ne abbiano causato la risoluzione per inadempimento.
La valutazione dell’affidabilità professionale è stata qualificata dal Collegio come espressione di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo in casi di manifesta illogicità, travisamento dei fatti o irragionevolezza. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui spetta alla stazione appaltante fissare il “punto di rottura” del rapporto fiduciario con il futuro contraente, richiamando al riguardo Consiglio di Stato n. 5710/2025 e n. 5354/2024.
Nel caso di specie, l’esclusione è stata ritenuta legittima: la risoluzione disposta dal Comune di San Vitaliano era fondata su una pluralità di contestazioni — carenze logistiche, violazioni in materia di sicurezza, inadempienze operative sistematiche e inerzia rispetto alle diffide — e la società ricorrente non aveva specificamente contestato il sostrato fattuale della valutazione. La stretta analogia tra la commessa risolta e quella oggetto di gara, entrambe aventi ad oggetto il servizio integrato di igiene urbana, rendeva direttamente rilevanti le pregresse carenze ai fini della prognosi di affidabilità.
Il Collegio ha altresì escluso che la proroga del servizio per garantire la continuità di un servizio essenziale possa fornire elementi positivi sull’affidabilità dell’operatore, trattandosi di prassi usuale nelle more dell’espletamento di una nuova gara. Parimenti non decisivo è stato ritenuto il richiamo a diverse valutazioni operate da altre stazioni appaltanti, potendo queste dipendere da differenze nella gestione del servizio non apprezzabili in sede giurisdizionale.
Quanto alle misure di self cleaning, il TAR ha rilevato che quelle adottate dalla società erano finalizzate a rimediare al pregiudizio derivante da vicende penali riguardanti l’amministratore di fatto e alcuni dipendenti; l’esclusione, invece, era motivata da carenze organizzative e gestionali nell’esecuzione della commessa, rispetto alle quali le misure riferite alle vicende penali erano prive di rilievo. Sono state infine respinte le censure procedimentali: il contraddittorio non è stato meramente apparente, essendo sufficiente che la motivazione renda individuabili le ragioni della decisione senza necessità di confutazione analitica di ogni osservazione; la nota della CUC del 30 marzo 2026 è stata qualificata come ordinaria attività di collaborazione interistituzionale, non avendo la centrale di committenza adottato l’esclusione né espresso alcuna valutazione ultimativa, rimessa al RUP della stazione appaltante.
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Nota della Redazione
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