Equivalenza dei prodotti e specifiche tecniche minime, no all’offerta difforme (TAR Campania n. 5019 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In una gara d’appalto, le specifiche tecniche indicate dal capitolato come requisiti minimi del prodotto costituiscono condizioni di partecipazione alla procedura selettiva previste a pena di esclusione. La difformità dell’offerta rispetto a tali caratteristiche tecniche essenziali può risolversi in un aliud pro alio e giustifica l’esclusione. L’onere della prova dell’equivalenza spetta al partecipante, e il principio di equivalenza non può essere invocato per offrire un bene radicalmente diverso da quello richiesto. I principi di proporzionalità, risultato e fiducia non possono essere genericamente richiamati per legittimare violazioni della lex specialis di gara, alla quale la stazione appaltante è vincolata per garantire la parità di trattamento e la concorrenza.
Il Fatto
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” ha indetto una procedura aperta, suddivisa in lotti, per la fornitura di dispositivi per la preparazione e infusione di farmaci antiblastici. Il Lotto n. 10 riguardava la fornitura di buste di sicurezza per il trasporto di farmaci chemioterapici antiblastici in tre diversi formati, per un importo complessivo a base di gara di € 212.500,00.
La società ricorrente, che ha partecipato alla selezione, è stata esclusa dalla Commissione giudicatrice perché il prodotto offerto non risultava conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste a pena di esclusione. L’esclusione è stata motivata con la circostanza che le buste offerte erano realizzate in polietilene a media densità (MDPE) e non nel richiesto polietilene ad alta densità (HDPE) e con misure non rispettose dei limiti dimensionali indicati nel capitolato, non essendo stata accettata la dichiarazione di equivalenza presentata dall’impresa. Avverso l’esclusione e il successivo atto di riesame, che ha confermato le valutazioni della Commissione, la società ha proposto ricorso con motivi aggiunti, deducendo la violazione del principio di equivalenza di cui all’art. 79 e all’allegato II.5 del D.Lgs. n. 36/2023 e lamentando la mancata attivazione del soccorso istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto il ricorso ritenendo le valutazioni della Commissione conformi alla lex specialis. In primo luogo, il Collegio ha verificato che l’art. 4.9 del Capitolato speciale di appalto richiedeva, quale requisito minimo specifico, buste in HDPE, materiale caratterizzato da minore permeabilità ai vapori e ai liquidi, maggiore rigidità strutturale e maggiore resistenza alle alte temperature. Tali caratteristiche rispondono all’esigenza di garantire un elevato standard di sicurezza nel trasporto di farmaci pericolosi, considerato il livello di pericolosità dei farmaci chemioterapici e antiblastici.
Quanto al requisito dimensionale, il Capitolato prevedeva tre formati di buste con dimensioni lineari precise espresse in cm e con una tolleranza di più o meno 5 cm riferita alle singole dimensioni di larghezza e altezza. La ricorrente aveva invece fondato la propria dichiarazione di equivalenza sul calcolo dell’area utile complessiva espressa in cm², ma tale metodo non garantisce l’alloggiamento fisico dei dispositivi standard da trasportare, come flaconi, sacche e sistemi infusionali. Le buste offerte risultavano, infatti, notevolmente più piccole rispetto a quelle richieste dalla stazione appaltante.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui l’equivalenza prestazionale presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto con le specifiche tecniche, sulla base di un criterio di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte. Ha altresì evidenziato che gli ordini precedentemente evasi dalla ricorrente per altra procedura sono irrilevanti, dovendosi garantire l’esercizio della discrezionalità della P.A. nella ricerca del prodotto maggiormente performante per l’attuale gara.
Il Tribunale ha infine escluso la configurabilità del soccorso istruttorio, rilevando che tale istituto trova un limite invalicabile nell’impossibilità di integrare, a suo mezzo, il contenuto dell’offerta tecnica, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il principio di parità dei concorrenti. L’inidoneità dell’offerta presentata comporta, pertanto, l’insussistenza delle condizioni legittimanti il soccorso procedimentale.
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Nota della Redazione
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