Il TAR accoglie l’ottemperanza per la Carta docente dei supplenti e nomina il Commissario ad acta (TAR Campania n. 5001 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che accerta il diritto del docente precario all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica della sentenza, integra i presupposti per l’accoglimento del ricorso. Il giudice dell’ottemperanza, nel disporre l’esecuzione, può nominare sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, ponendo le relative spese a carico di quest’ultima.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 1648/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto ad alcune docenti precarie il diritto di usufruire, con le stesse modalità dei docenti di ruolo, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica, per diversi anni scolastici. Le interessate, ottenuta la certificazione del passaggio in giudicato della decisione, hanno pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania. L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile, instando per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. In particolare, ha verificato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, decorrente dalla notifica della sentenza al Ministero presso la sua sede.
Alla luce di tali elementi, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo esecutivo. Con riferimento al caso di un’eventuale ulteriore inottemperanza, il giudice ha nominato sin d’ora il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che lo stesso avrebbe provveduto all’esecuzione della sentenza su istanza della parte ricorrente, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in complessivi € 700,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e alla rifusione del contributo unificato. Ha altresì determinato in € 500,00 il compenso da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, ponendolo a carico dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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