Verifica anomalia offerta e onere di motivazione analitica nella esclusione (TAR Campania n. 4995 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta, la valutazione della stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica che il giudice amministrativo può sindacare solo per logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza poter sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione. Il provvedimento di esclusione deve essere sorretto da una motivazione analitica e puntuale, immediatamente lesiva, la cui esaustività è valutata anche alla luce dell’ampiezza del contraddittorio procedimentale svolto. L’onere di chiarezza, completezza ed esaustività nei giustificativi grava sull’operatore economico, che non può limitarsi a dedurre la mera compatibilità formale delle proprie voci di costo, dovendo dimostrare la sostenibilità complessiva dell’offerta anche in relazione a eventi fisiologici del rapporto di lavoro, come malattia, infortunio e formazione.
Il Fatto
La società ricorrente, prima classificata nella procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento di lavori e servizi finalizzati alla gestione della rete fognaria di Napoli, impugnava l’esclusione dalla graduatoria del “gruppo servizi” (lotti 4 e 5) disposta in esito al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Contestava, in particolare, la valutazione di incongruità del costo della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali e la mancata considerazione di alcune voci economiche. Con motivi aggiunti, impugnava anche l’aggiudicazione dei lotti al secondo e terzo classificato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha confermato l’ammissibilità dei motivi aggiunti, riconoscendo la legittimazione a contraddire della società terza classificata e aggiudicataria di uno dei lotti, ex art. 41, comma 2, c.p.a., e ha respinto l’istanza istruttoria di verificazione o CTU, ritenendo gli atti di causa sufficienti per la decisione.
Nel merito, ha richiamato il consolidato principio per cui il sindacato giurisdizionale sul giudizio di anomalia non può tradursi in un’autonoma verifica della congruità dell’offerta, ma è limitato ai profili di macroscopica illegittimità, come errori di fatto o valutazioni abnormi. Ha altresì ribadito che, in caso di esclusione, la motivazione deve essere analitica e puntuale, essendo il provvedimento immediatamente lesivo.
Applicando tali coordinate, il Collegio ha ritenuto coerente il giudizio di inattendibilità complessiva dell’offerta. Ha evidenziato come l’operatore economico avesse inizialmente calcolato la struttura dei costi sull’importo a base di gara (euro 6.937.640,00) e non su quello ribassato del 37,33% (euro 4.063.154,93), salvo poi indicare un terzo e diverso valore nei successivi giustificativi, senza superare la discrepanza. Ha altresì ritenuto non convincente il ricorso alle agevolazioni INPS e INAIL per giustificare l’azzeramento dei costi per malattia, infortuni e formazione, trattandosi di piani eterogenei e di eventi ordinari e fisiologici, imprevedibili e non eliminabili, che non possono essere esclusi da una stima prudenziale per appalti pluriennali. La Corte ha infine reputato la motivazione dell’esclusione sufficientemente analitica, anche alla luce dell’ampio contraddittorio procedimentale svolto.
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Nota della Redazione
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