Accertamento di compatibilità paesaggistica: la trasmissione parcellizzata degli atti non legittima l’archiviazione (TAR Campania n. 1469 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di novanta giorni per la formazione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 36-bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, decorre non dalla prima parziale trasmissione documentale ma da quella successiva e completa, idonea a consentire le valutazioni prodromiche all’espressione del parere. La trasmissione parcellizzata e sequenziale della documentazione, prima dell’esame della Commissione locale per il paesaggio, non integra un’inversione procedimentale che legittimi l’archiviazione dell’istanza, ma incide esclusivamente sul momento di decorrenza del termine, ove successivamente l’Amministrazione statale sia entrata in possesso di tutta la documentazione necessaria. In tal caso, l’archiviazione è illegittima per violazione del principio del giusto procedimento e del divieto di aggravamento dello stesso, non essendo invocabile l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, che riguarda il contenuto vincolato del provvedimento e non l’esito di una valutazione discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente, nel corso di lavori edilizi, realizzava una modifica consistente nella variazione della tipologia del vano scala interno, qualificabile come “volume tecnico” e non incidente su sagoma e prospetti. Presentava quindi istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, trasmessa dal Comune alla Soprintendenza in due momenti distinti: una prima documentazione, priva delle relazioni istruttorie e del parere della Commissione locale per il paesaggio, e una seconda, completa. La Soprintendenza, tuttavia, adottava un parere di archiviazione dell’istanza, eccependo un’inversione procedimentale, e il Comune rigettava conseguentemente l’istanza del privato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, esclude preliminarmente la formazione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza. Il termine di novanta giorni di cui all’art. 36-bis, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 non può decorrere dalla prima trasmissione documentale, inidonea a consentire le valutazioni richieste, ma dalla successiva e completa del 12 maggio 2025, con la conseguenza che il parere reso il 20 giugno successivo è tempestivo.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il ricorso laddove evidenzia la violazione del principio del giusto procedimento. L’archiviazione disposta dalla Soprintendenza è illegittima: con la seconda trasmissione, l’Amministrazione statale era entrata in possesso di tutta la documentazione necessaria, inclusi il parere della Commissione locale e le relazioni istruttorie. Tale documentazione non aveva imposto modifiche alle tavole progettuali, il cui frontespizio recava il timbro di “approvazione” della Commissione.
La vicenda non integra un’inversione procedimentale, bensì una mera trasmissione parcellizzata della documentazione, che incide soltanto sulla decorrenza del termine per il parere. L’archiviazione, pertanto, è illegittima e determina un inutile aggravamento del procedimento, costringendo il privato a ripresentare la medesima documentazione. Infine, la Corte esclude l’applicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non ricorrendo l’ipotesi del provvedimento a contenuto vincolato, atteso che l’esito dell’archiviazione non era imposto ma frutto di una valutazione che ben avrebbe potuto condurre alla manifestazione del parere.
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Nota della Redazione
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