La diffida ricognitiva di obblighi di conservazione non è atto lesivo (TAR Campania n. 1409 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui la Soprintendenza, in riscontro a una diffida del proprietario di un bene culturale, si limita a richiamare gli obblighi di conservazione già gravanti ex lege sugli artt. 27 e 30 del d.lgs. n. 42/2004, invitando all’esecuzione degli interventi provvisori indispensabili nelle more del procedimento demolitorio, non è atto impositivo ex novo di obblighi ma atto ricognitivo di obbligazioni preesistenti. Tale atto è assimilabile alla diffida in senso stretto, priva di carattere novativo dell’obbligo, e, in quanto non immediatamente lesiva della sfera giuridica del destinatario, non è soggetta a impugnazione immediata. Il ricorso avverso tale atto è inammissibile per carenza di interesse, restando impugnabili solo i successivi provvedimenti sfavorevoli che dovessero essere adottati.
Il Fatto
La Parrocchia della Santissima Trinità impugnava la nota con cui la Soprintendenza ABAP per le Province di Salerno e Avellino, in riscontro alla diffida della stessa parrocchia volta a ottenere la conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004 relativo alla demolizione parziale della “chiesa vecchia”, aveva imposto l’esecuzione di interventi provvisori indispensabili e di opere di conservazione. Il ricorrente deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, ritenendo che l’amministrazione avesse attivato la procedura di cui agli artt. 32 e 33 del Codice dei beni culturali.
La difesa erariale eccepiva l’inammissibilità del gravame, sostenendo che l’atto fosse privo di contenuto provvedimentale. Alla camera di consiglio del 22 luglio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha condiviso l’eccezione di inammissibilità. Dall’esame del tenore letterale dell’atto impugnato emerge che la Soprintendenza non ha imposto alcun nuovo obbligo, ma si è limitata a richiamare gli obblighi di conservazione che già incombevano sulla ricorrente in qualità di proprietaria del bene tutelato, ai sensi degli artt. 27 e 30 del d.lgs. n. 42/2004.
La Corte ha valorizzato la natura delle disposizioni citate: l’art. 27 consente gli interventi provvisori in caso di assoluta urgenza, mentre l’art. 30 pone a carico dei privati proprietari di beni culturali l’obbligo di garantirne la conservazione. L’atto gravato, lungi dall’attivare il procedimento impositivo di cui agli artt. 32 e 33, ha quindi natura meramente ricognitiva di obbligazioni preesistenti.
Richiamando il precedente del T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 7 ottobre 2024, n. 5245, la sentenza ha qualificato l’atto come diffida in senso stretto: un formale avvertimento rivolto al soggetto tenuto all’osservanza di un obbligo fondato su un preesistente titolo, privo di carattere novativo e non vincolante per la successiva azione amministrativa. Ne consegue che tale atto non è immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario e non è immediatamente impugnabile.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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