Ordinanze di necessità ed urgenza: il Sindaco può ordinaire interventi al proprietario senza accertarne la responsabilità (TAR Campania n. 1405 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze di necessità ed urgenza ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 presuppongono l’impossibilità o l’inutilità di ricorrere agli strumenti ordinari per fronteggiare una situazione di pericolo concreto, o anche solo potenziale, per la pubblica incolumità, la cui sussistenza deve emergere da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione. Tali ordinanze, proprio per il loro contenuto atipico, possono legittimamente rivolgersi a chiunque abbia con il bene che minaccia la pubblica incolumità una relazione tale da consentirgli di disporne, prescindendo dall’accertamento della responsabilità per la causazione dell’evento dannoso. Il termine assegnato per l’adempimento va interpretato, ove ragionevole, come termine di inizio dei lavori.
Il Fatto
A seguito di un evento franoso che aveva interessato il costone roccioso prospiciente una linea ferroviaria e il sovrastante fabbricato di proprietà dei ricorrenti, il Sindaco aveva adottato una serie di ordinanze contingibili e urgenti, disponendo dapprima lo sgombero dell’immobile e la messa in sicurezza dell’area, quindi la demolizione controllata della porzione precaria del fabbricato e del costone instabile, con l’assegnazione di termini perentori per l’inizio dei lavori.
Rimasta inadempiuta l’ordinanza, il Comune aveva comunicato l’avvio dei lavori di demolizione in danno, eseguiti tramite la società che gestisce l’infrastruttura ferroviaria sulla base di un accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990. I proprietari impugnavano le ordinanze e gli atti esecutivi, deducendo l’insussistenza del pericolo, il difetto di legittimazione passiva, l’incompetenza del Sindaco e la violazione delle garanzie procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il TAR, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, richiamando il principio per cui il Sindaco che agisce ex art. 54 T.U.E.L. resta incardinato nell’ente locale, ha respinto il ricorso, escludendo lo sviamento di potere e confermando la sussistenza del pericolo. La situazione di rischio, infatti, emergeva dalle relazioni dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale ed era stata confermata dalla C.T.U. espletata nel separato giudizio per danno temuto, che aveva dato conto del rischio concreto e immediato di crollo parziale del fabbricato.
Quanto al difetto di legittimazione passiva, il Collegio ha osservato che, in presenza di una situazione di pericolo, non si può pretendere che il Sindaco svolga complessi accertamenti sui confini tra fondi, potendo l’ordinanza essere rivolta al soggetto che appaia in grado di provvedere alla messa in sicurezza. Nel caso di specie, la C.T.U. aveva dimostrato che la nicchia e la zona di transito della frana ricadevano nella proprietà dei ricorrenti, confutando anche la tesi secondo cui il crollo sarebbe stato causato dal transito ferroviario.
Il Collegio ha inoltre precisato che le ordinanze non potevano ritenersi viziate da incompetenza, essendo stata l’esecuzione in danno disposta dal dirigente comunale in forza del mandato contenuto nell’ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 54, comma 7, T.U.E.L., né qualificabili come atti ablatori riconducibili al D.P.R. n. 327/2001, trattandosi di mera esecuzione coattiva dell’ordinanza stessa.
Quanto ai termini assegnati, la Corte ne ha fornito un’interpretazione ragionevole, ritenendo che essi andassero intesi come termini per l’inizio dei lavori, e ha giudicato irrilevanti le trattative intercorrese tra le parti, risultando sufficiente a fondare l’esecuzione in danno l’inerzia dei proprietari. Infine, ha escluso la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, essendo l’urgenza tale da giustificare l’immediata adozione dei provvedimenti senza previa comunicazione di avvio del procedimento.
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