Cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento in ottemperanza (TAR Campania n. 1388 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., il pagamento integrale dell’importo riconosciuto dal titolo esecutivo, eseguito dall’amministrazione nelle more del giudizio a seguito della notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente. In tale evenienza, il giudice, pur non pronunciando nel merito, regola le spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha adempiuto solo dopo l’iniziativa giudiziale della parte vittoriosa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inadempiente rispetto alla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, che lo aveva condannato ad erogare la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione per un importo complessivo di euro 3.000,00, relativo alle annualità dal 2018/2019 al 2023/2024.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha rappresentato l’avvenuta notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata ottemperanza, chiedendo altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, ha rilevato che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione aveva provveduto a caricare l’importo di euro 3.000,00 sul borsellino elettronico della docente, determinando la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso.
Sulla base di tale circostanza, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avendo la parte ricorrente ottenuto integrale soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha parzialmente compensate, ponendo la restante parte a carico dell’amministrazione soccombente secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che il pagamento è avvenuto solo a seguito della notifica del ricorso per ottemperanza, riconoscendo la non complessità della causa.
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Nota della Redazione
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