Accesso difensivo: accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’ostensione del fascicolo edilizio (TAR Campania n. 1361 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 116, comma 2, c.p.a., il giudice amministrativo deve accertare la sussistenza di tre presupposti: la necessità della conoscenza dei documenti (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza tra la situazione giuridica che si assume protetta e l’interesse all’ostensione, nonché il collegamento tra tale situazione e i documenti di cui si invoca la conoscenza. Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, è sufficiente una delibazione di astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa. Le eccezioni riguardanti l’abusività dell’immobile del richiedente o la sua legittimazione attiva non assumono rilievo ai fini della definizione dell’istanza di accesso, potendo al più incidere sulla fondatezza dell’azione di annullamento nel merito.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la concessione per l’occupazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune in favore di una società per l’apposizione di espositori merce. A fondamento dell’azione di annullamento deducevano, tra l’altro, la violazione dell’art. 10 del regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e il difetto di istruttoria per la mancata verifica dello stato legittimo dell’immobile della controinteressata. Non avendo ottenuto riscontro dal Comune all’istanza di accesso al fascicolo edilizio relativo ai locali occupati dalla società, i ricorrenti proponevano istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l’ostensione della documentazione.
Il Comune e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del Piano di Massima Occupabilità, per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e per l’abusività dell’immobile di quest’ultimi. La controinteressata, costituitasi, deduceva l’improcedibilità dell’istanza per la sopravvenuta produzione di alcuni documenti e l’insussistenza della legittimazione ad agire dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha circoscritto la decisione alla sola istanza di accesso, rinviando la trattazione della domanda cautelare a una nuova udienza camerale. Richiamati i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 19 del 2020 e 4 del 2021, il Tribunale ha precisato che l’accesso difensivo postula la verifica di tre presupposti: la necessità della conoscenza dei documenti, la corrispondenza e il collegamento tra la situazione giuridica protetta e i documenti richiesti.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto dimostrata la necessità dell’ostensione, considerato che la domanda di annullamento si fonda, tra l’altro, su censure relative all’abusività dell’immobile della controinteressata. La pertinenza della documentazione richiesta è stata giudicata “innegabile” in quanto riconducibile all’oggetto del giudizio. Parimenti, è stata ravvisata la corrispondenza tra l’interesse all’accesso e la posizione giuridica fatta valere in giudizio, nonché il collegamento con i documenti chiesti in esibizione.
Il Collegio ha quindi disatteso le eccezioni di inammissibilità. La questione dell’abusività dell’immobile dei ricorrenti, eventualmente accertata con altra sentenza, è stata ritenuta irrilevante in questa sede, potendo al più spiegare effetti sull’azione di annullamento. Parimenti, è stato riconosciuto l’interesse ostensivo ai fini della coltivazione del giudizio, essendo stata contestata l’incompletezza della documentazione depositata dalla controinteressata, senza che quest’ultima abbia fornito puntuale replica.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza, annullando il diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso e ordinando al Comune l’esibizione dell’intero fascicolo edilizio e di tutti i titoli abilitativi, i provvedimenti repressivi e la documentazione relativa all’agibilità degli immobili della controinteressata. Il Giudice ha infine fissato la nuova udienza camerale per la trattazione della domanda cautelare.
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Nota della Redazione
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