Concessioni demaniali marittime: sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità (TAR Emilia-Romagna n. 1437 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, dichiari espressamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In tale evenienza il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
Una società, titolare di concessioni demaniali marittime, aveva impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna gli atti del Comune di Riccione riguardanti le linee di indirizzo per l’applicazione della disciplina in materia di demanio marittimo, nonché le successive delibere comunali, chiedendo in via principale l’accertamento della natura del rapporto concessorio e la condanna dell’amministrazione al rilascio di titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.
Le amministrazioni intimate si erano costituite in giudizio per resistere. La società ricorrente, con memoria depositata il 24 aprile 2026, dichiarava di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte gode della piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio.
La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse provoca la doverosa e obbligata presa d’atto da parte del giudice, il quale non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia deve pertanto conformarsi alla dichiarazione resa.
In applicazione di tali principi, la domanda è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, considerata l’adesione manifestata dal Comune resistente e la definizione in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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