La promozione non è un premio ma richiede l’accertamento delle competenze (TAR Emilia-Romagna n. 245 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La promozione alla classe successiva non costituisce un premio per l’impegno dimostrato dallo studente, ma è necessariamente e doverosamente subordinata, nell’interesse dell’alunno, all’accertamento del possesso delle competenze richieste per affrontare le difficoltà proprie della classe successiva. Le censure avverso i metodi didattici adottati dagli insegnanti non possono superare e compensare la carenza formativa accertata in sede di scrutinio finale, quando tale carenza non sia specificamente confutata nel ricorso.
Il Fatto
I genitori di un alunno frequentante un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di Bologna hanno impugnato la delibera del consiglio di classe con cui era stata disposta la non ammissione del figlio alla classe successiva per l’anno scolastico 2025/2026. Nel ricorso, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento, contestando il comportamento degli insegnanti e i metodi didattici utilizzati in due specifiche discipline.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris, rilevando come il ricorso non risulti assistito da elementi che possano giustificare la concessione della misura richiesta. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la promozione non può essere qualificata come un premio per l’impegno dimostrato, ma deve basarsi sull’accertamento oggettivo delle competenze possedute dall’alunno.
Nel caso di specie, la non ammissione era stata motivata ritenendo lo studente non in grado di raggiungere entro la fine dell’anno scolastico gli obiettivi disciplinari non conseguiti, a causa della gravità delle carenze riscontrate, con conseguente mancanza delle competenze per affrontare le tematiche della classe successiva. I giudici hanno osservato che il ricorso non censura la corretta valutazione del livello di competenza, ma si limita a criticare il comportamento degli insegnanti, con riferimento ai metodi utilizzati in due materie.
Tali considerazioni, anche qualora fondate, non potrebbero superare la carenza formativa accertata e non confutata. Il Tribunale ha pertanto respinto la domanda cautelare, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare e ordinando l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
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Nota della Redazione
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