L’interdittiva antimafia non richiede la prova di illeciti penali: legami familiari e continuità dei rapporti commerciali integrano il quadro indiziario (TAR Emilia-Romagna n. 419 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia non richiede l’accertamento di responsabilità penali, operando in una dimensione anticipatoria rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa. La valutazione prefettizia è autonoma dal rigore probatorio penalistico e segue la logica del “più probabile che non”, con verifica della c.d. probabilità cruciale. I soli rapporti di parentela, purché caratterizzati da intensità tale da far presumere una conduzione familiare dell’impresa, possono fondare l’adozione della misura. L’incensuratezza dei soci e l’assenza di indici economici dell’ingerenza non dimostrano l’erroneità della prognosi infiltrativa. La continuità dei rapporti commerciali con imprese interdette, inserita in un contesto di controindicati legami familiari, integra il quadro indiziario richiesto, mentre la motivazione che esclude l’applicazione della prevenzione collaborativa può desumersi dalla stessa intensità del rischio, anche in re ipsa.
Il Fatto
Una società, operante tramite socio accomandatario legato da numerosi rapporti di parentela con soggetti controindicati, impugnava l’informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. La ricorrente contestava la sussistenza di elementi concreti del pericolo di condizionamento, evidenziando l’incensuratezza dei soci e il carattere sporadico e marginale dei rapporti commerciali con imprese interdette. La società lamentava, altresì, l’assenza di presupposti per l’applicazione dell’art. 94-bis del D.Lgs. n. 159/2011, ossia della misura della prevenzione collaborativa, e deduceva la violazione del diritto di partecipazione al procedimento. In seguito, la ricorrente segnalava che altre società del medesimo gruppo erano state ammesse alla prevenzione collaborativa sulla base di elementi ritenuti comuni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso ogni rilevanza alle sopravvenienze processuali relative all’ammissione di altre società del gruppo alla prevenzione collaborativa, trattandosi di soggetti giuridici diversi e, soprattutto, di provvedimenti fondati su nuovi elementi di self-cleaning, estranei e successivi a quelli posti a base dell’interdittiva impugnata.
Va poi esclusa l’autonoma significatività della condizione di incensuratezza dei soci: la funzione preventiva dell’istituto si muove in uno spazio anticipatorio che non richiede pregiudizi penali, come chiarito dalla giurisprudenza citata. La valutazione della Prefettura segue lo standard probatorio del “più probabile che non”, che non esige la prova oltre ogni ragionevole dubbio ma impone che l’ipotesi dell’infiltrazione sia più probabile di tutte le altre spiegazioni messe insieme.
Sui legami familiari, la giurisprudenza consolidata richiamata dal Collegio ritiene che essi possano fondare l’interdittiva quando, per la loro intensità, lascino presumere una regia collettiva dell’impresa secondo metodi mafiosi; in particolare, la convivenza tra coniugi rende “più probabile che non” l’ingerenza del soggetto controindicato nella gestione dell’impresa formalmente amministrata dal familiare.
Quanto ai rapporti commerciali, il Collegio osserva che la ricorrente ha emesso fatture negli anni 2022-2024 verso imprese riconducibili alla moglie e alla nuora del socio accomandatario, nonché ricevuto fatture da imprese già interdette. Tale continuità dei rapporti economici controindicati integra il quid pluris richiesto per comporre il quadro indiziante, escludendosi il carattere episodico o remoto delle relazioni d’impresa; l’esiguità degli importi non scalfisce la significatività delle condotte, che si inseriscono in senso convergente con i legami familiari accertati.
La motivazione prefettizia non è infine generica, avendo puntualmente indicato gli elementi ostativi all’occasionalità dell’agevolazione, e risulta adeguata anche rispetto all’esclusione della prevenzione collaborativa, potendo tale valutazione evincersi dalla stessa intensità del rischio infiltrativo. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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