Cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto nel giudizio di ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 413 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., la sopravvenuta esecuzione della pronuncia da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notifica del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’adempimento tardivo, successivo all’instaurazione del giudizio, non incide sulla regolamentazione delle spese, che seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione inottemperante, la quale è tenuta altresì alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con sentenza n. 919/2024 del 26 novembre 2024, l’accertamento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo di Euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la predetta carta, o strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge.
Rimasta ineseguita la pronuncia, nonostante la regolare notificazione e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla Cancelleria del Tribunale in data 14 novembre 2025, l’interessato ha adito il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, rilevando che, al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato del giudice ordinario. Risultava, infatti, decorso il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/97, decorrente dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 22 febbraio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
La mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte del Ministero, neppure costituitosi in giudizio, ha confermato la fondatezza della domanda di ottemperanza e l’esistenza dell’inadempimento al momento della presentazione del ricorso.
Tuttavia, alla camera di consiglio del 21 luglio 2026, il difensore del ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva provveduto al versamento di quanto dovuto. Tale circostanza ha determinato la sopravvenuta estinzione della pretesa azionata, comportando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire attraverso la pronuncia sul merito dell’ottemperanza.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito secondo il criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è intervenuto solo successivamente all’instaurazione del presente giudizio. Le spese, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori, sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, con rifusione del contributo unificato spettante direttamente al ricorrente.
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Nota della Redazione
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