Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per l’erogazione della carta docente (TAR Parma n. 398 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è vincolato al precetto contenuto nella sentenza passata in giudicato e non può né integrarlo né modificarlo. Ne consegue che, ove la sentenza azionata abbia espressamente escluso la debenza degli interessi legali sul beneficio riconosciuto, la relativa domanda proposta in sede di ottemperanza deve essere rigettata, non potendo il giudice amministrativo ampliare il dictum del giudice ordinario. L’eventuale liquidazione di somme ulteriori avrebbe richiesto la proposizione della specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il suo diritto alla “carta docente” per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Nonostante la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, documentato da apposita certificazione della cancelleria, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva provveduto all’esecuzione. La ricorrente chiedeva quindi che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e che fosse nominato un commissario ad acta, oltre alla condanna al pagamento degli interessi legali dalla maturazione del credito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza. Ha rilevato che l’Amministrazione non si era costituita e non aveva contestato l’omesso adempimento. Ha inoltre accertato che risultava scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (convertito in legge n. 30/97) per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta tramite posta elettronica certificata.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il commissario è stato individuato nel Direttore generale della competente Direzione del Ministero, senza diritto a compenso.
Quanto alla domanda di interessi legali, il TAR l’ha invece respinta. La sentenza del giudice ordinario aveva espressamente negato la loro concessione, affermando che l’importo della carta docente è indicato al valore nominale senza maggiorazioni. Il giudice dell’ottemperanza, ha precisato il Collegio, non può integrare o modificare il precetto del giudicato, come stabilito dalla giurisprudenza (tra cui TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2018 n. 980). La ricorrente, inoltre, non aveva proposto la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, avendo richiesto genericamente gli interessi legali dalla maturazione del credito, per cui simile istanza è stata rigettata.
Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 700,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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