Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve valutare i legami familiari (TAR Emilia-Romagna n. 182 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di una domanda cautelare di sospensione di un provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, il giudice amministrativo deve verificare se l’Amministrazione abbia assolto all’onere motivazionale di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, valutando in concreto la consistenza dei legami familiari del richiedente. La mera affermazione della soccombenza di tali legami rispetto all’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, senza una specifica ponderazione delle circostanze del caso, integra un difetto di istruttoria e di motivazione idoneo a fondare il fumus boni iuris.
La presenza di un figlio minorenne e il fatto che il richiedente sia seguito dai Servizi sociali nel rapporto con il minore costituiscono elementi che l’Amministrazione è tenuta a considerare. In tale contesto, il pregiudizio grave e irreparabile, richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm., è insito nell’allontanamento dal territorio nazionale conseguente all’esecuzione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, il provvedimento con cui la Questura di Piacenza aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. A seguito del deposito di un successivo provvedimento di conferma del diniego, la parte ricorrente proponeva motivi aggiunti avverso tale atto, chiedendo altresì la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione resisteva in giudizio, costituendosi tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nella camera di consiglio del 21 luglio 2026, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in ragione del fatto che il provvedimento di conferma del diniego aveva nuovamente omesso la valutazione dei legami familiari del ricorrente.
La motivazione del provvedimento impugnato si sarebbe limitata a dichiarare tali legami soccombenti rispetto all’esigenza di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, senza procedere ad alcuna considerazione in ordine alla loro consistenza. Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il ricorrente sia padre di un figlio minorenne e che sia seguito dai Servizi sociali nel rapporto con il minore, elementi che avrebbero richiesto una specifica ponderazione da parte dell’Amministrazione.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha osservato che il pregiudizio grave e irreparabile è insito nel conseguente allontanamento dal territorio nazionale, con conseguente lesione dei rapporti familiari e della vita privata del richiedente.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti e fissando per la discussione del merito la pubblica udienza del 14 gennaio 2027, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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