Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto negato dal giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 367 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo è vincolato al precetto racchiuso nella sentenza passata in giudicato e non può integrare né modificare il comando in essa contenuto. Ne consegue che la domanda volta a ottenere la corresponsione di interessi legali deve essere rigettata quando la pronuncia da eseguire, sebbene riconosca il credito, ne abbia espressamente escluso la maggiorazione. L’eventuale domanda di condanna a somme dovute dopo il passaggio in giudicato, per rivalutazione e interessi, deve essere proposta specificamente ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con sentenza del 6 febbraio 2023, il riconoscimento del diritto alla “carta docente” per cinque anni scolastici, con esclusione espressa di interessi e maggiorazioni. Rimasta ineseguita la pronuncia, notificata all’Amministrazione il 6 settembre 2023 e passata in giudicato, la docente ha adito il TAR ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, rilevando la mancata contestazione dell’inadempimento da parte del Ministero, rimasto contumace, e la scadenza del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Quanto alla domanda di interessi, il Tribunale ha osservato che il giudice ordinario ne aveva espressamente negato la concessione sul rilievo che, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 28 novembre 2016, l’importo è indicato al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni. Tale statuizione, secondo il TAR, vincola il giudice dell’ottemperanza, che non può integrare né modificare il precetto, come affermato anche dal richiamato precedente (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 2018).
Il Collegio ha inoltre precisato che la ricorrente non aveva proposto la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. per somme maturate dopo il passaggio in giudicato, avendo invece richiesto gli interessi dalla maturazione del credito sino al saldo. La domanda è stata quindi rigettata.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il Direttore generale della competente Direzione del Ministero quale Commissario ad acta, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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