Attribuzione della carta docente ai supplenti: l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 354 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 112 e segg. cod. proc. amm. è il rimedio esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, qualora l’Amministrazione non vi abbia provveduto nel termine di centoventi giorni dalla notificazione. La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazioni legittimano l’accoglimento della domanda. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta e, su richiesta, applica la misura coercitiva di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali dalla notificazione della sentenza all’adempimento.
Il Fatto
Una docente, vincitrice del giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle l’importo di € 2.000,00 tramite la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici indicati in sentenza. Nonostante la regolare notificazione del provvedimento e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione era rimasta inadempiente.
La ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine all’Amministrazione di provvedere e la contestuale applicazione della misura di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza. Ha rilevato che l’Amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento e che, comunque, il termine di centoventi giorni concesso dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali era ampiamente decorso, essendo la notificazione della sentenza avvenuta l’11 aprile 2025.
Il Collegio ha inoltre superato l’eccezione relativa alla procura alle liti, affermando che il mandato rilasciato per il giudizio civile, esteso ad ogni stato e grado, attribuisce il potere di agire anche nel giudizio di ottemperanza, quando questo abbia ad oggetto l’esecuzione di una condanna al pagamento di una somma determinata.
Nel merito, il giudice amministrativo ha precisato che la sentenza del giudice ordinario deve essere eseguita dalla Pubblica Amministrazione e che la sede dell’ottemperanza è quella deputata a garantire l’effettività del giudicato. Nel caso di specie, la pronuncia del Tribunale di Parma aveva un contenuto chiaro e determinato, non residuando margini di discrezionalità amministrativa.
Conseguentemente, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, senza diritto a compenso.
Il Collegio ha infine accolto la domanda di applicazione della misura coercitiva di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., condannando l’Amministrazione al pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, a partire dalla notificazione della presente sentenza e fino all’effettivo adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente.
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Nota della Redazione
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