Il progetto individuale ex art. 14 l. n. 328/2000 deve contenere una concreta progettualità (TAR Emilia-Romagna n. 346 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto individuale per persona con disabilità, previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000 e disciplinato dall’art. 18 del d.lgs. n. 62/2024, deve contenere una concreta progettualità finalizzata a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità, migliorandone le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, e deve indicare gli strumenti, le risorse e gli interventi necessari. Non è qualificabile come progetto di vita il documento che si limiti a una mera raccolta di referti e valutazioni parziali, accompagnata da una enunciazione generica e astratta di obiettivi. Nel giudizio sul silenzio, la controparte necessaria è il solo Comune, mentre l’Azienda sanitaria è legittimata passiva nel rito ordinario di impugnazione del progetto; la sopravvenuta adozione dell’atto rende improcedibile il ricorso avverso l’inerzia. La mancata predisposizione di un adeguato progetto di vita integra gli estremi della responsabilità aquiliana dell’Amministrazione, con diritto al risarcimento del danno patrimoniale e di quello esistenziale, liquidabile in via equitativa.
Il Fatto
I genitori di un minore con disabilità grave, riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, presentavano al Comune un’istanza ex art. 14 della legge n. 328/2000 per la predisposizione del progetto individuale. A seguito del silenzio serbato dall’Amministrazione, proponevano ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia.
Nelle more del giudizio, il Comune adottava il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, che i ricorrenti impugnavano con motivi aggiunti, contestandone la natura di mera raccolta di documenti e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Si costituivano il Comune, l’Azienda USL e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, eccependo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda USL limitatamente al ricorso avverso il silenzio: nel procedimento di elaborazione del progetto individuale, che costituisce un atto complesso, l’obbligo di impulso e di conclusione del procedimento grava sul Comune, unica controparte necessaria nel giudizio ex art. 117 cod. proc. amm. L’Azienda sanitaria è invece legittimata a resistere nel rito ordinario di impugnazione del progetto, così come il Ministero, tenuto conto del coinvolgimento dell’istituzione scolastica nella definizione delle prestazioni.
Il ricorso avverso il silenzio è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la successiva adozione del provvedimento, ancorché ritenuto illegittimo, priva di utilità il giudizio sull’inerzia, restando al privato il rimedio dell’impugnazione dell’atto conclusivo.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso per motivi aggiunti. Richiamato il quadro normativo di cui all’art. 14 della legge n. 328/2000, all’art. 2 della legge n. 227/2021 e agli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 62/2024, ha evidenziato che il progetto di vita deve essere diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità, individuando gli strumenti e le risorse necessari per l’inclusione e la partecipazione nei diversi contesti di vita. Il documento impugnato, costituito da una pluralità di referti e da un’astratta enunciazione di obiettivi, con la parte relativa a servizi e sostegni lasciata non definita, è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per essere qualificato come progetto di vita.
Il TAR ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, ravvisando tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta illecita, la colpa, l’evento dannoso costituito dalle spese sostenute per le terapie private e il nesso causale. Il danno patrimoniale è stato liquidato in € 10.127,00; il danno esistenziale del minore, accertato tramite presunzioni semplici, in € 3.000,00, e quello dei genitori in € 1.500,00 pro capite, con condanna in solido delle Amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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