Cessazione della materia del contendere per avvenuta ottemperanza al giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 408 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza consegue alla verificata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, ancorché l’adempimento sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. L’accertamento dell’avvenuta ottemperanza, desumibile dalla documentazione prodotta, rende superfluo ogni ulteriore scrutinio sulla fondatezza della domanda. La sopravvenuta cessazione della res litigiosa non elide tuttavia l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di rifondere le spese processuali, comprensive del rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa.
Il Fatto
Una docente proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 165/25 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 aprile 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La ricorrente lamentava che l’Amministrazione non avesse dato corso alle statuizioni del giudice del lavoro, che le riconoscevano il diritto alla ricostruzione della carriera e ai conseguenti benefici economici.
Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, contestando la fondatezza della pretesa azionata in sede di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ha rilevato che la materia del contendere era cessata, avendo l’Amministrazione provveduto a dare esecuzione al giudicato, sia pure in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo. Tale circostanza, lungi dal configurare un’ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse, ha indotto il giudicante a dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza necessità di procedere ad alcun ulteriore accertamento nel merito della domanda.
La pronuncia si fonda sul principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale da parte dell’Amministrazione determina l’esaurimento della funzione satisfattiva della giurisdizione, rendendo inutile la prosecuzione del processo. La verifica dell’adempimento postula, in ogni caso, un apprezzamento sulla conformità dell’attività esecutiva al dictum giudiziale, che nella specie non ha evidenziato profili di incompletezza o di difformità.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna a carico dell’Amministrazione, riconoscendo che la ricorrente era stata costretta ad agire in giudizio per conseguire quanto già riconosciutole dal titolo esecutivo. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, ancorché l’ottemperanza sia stata successivamente realizzata, ha giustificato la rifusione delle spese in favore della ricorrente, liquidate in misura forfettaria di € 1.000,00 oltre accessori di legge, nonché il rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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