Cessazione della materia del contendere per ottemperanza amministrativa al giudicato (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 397 del 29.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione ottempera al giudicato, satisfacendo integralmente l’interesse sostanziale fatto valere dal ricorrente, ancorché l’adempimento sia intervenuto successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. L’esito di rito non esclude la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, ancorché vittoriosa solo in senso processuale, con attribuzione diretta al difensore dichiaratosi antistatario e con rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, una pronuncia favorevole — la sentenza n. 317/23, pubblicata il 12.12.23, passata in giudicato e regolarmente notificata — con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all’inserimento nelle graduatorie per il conseguimento di un contratto a tempo indeterminato. Nonostante l’esito favorevole e l’avvenuto passaggio in giudicato, l’amministrazione era rimasta inerte, così determinando la necessità di un nuovo ricorso volto a ottenere l’esecuzione del giudicato.
La ricorrente adiva pertanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha tuttavia provveduto a ottemperare al dictum giudiziale, sia pure in un momento successivo alla proposizione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, dalla documentazione versata in atti, risultava che la materia del contendere era cessata, avendo l’amministrazione ottemperato al giudicato dopo la proposizione della domanda giudiziale. Tale circostanza integrava una sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a coltivare il ricorso, rendendo non più necessario — né possibile — un provvedimento giurisdizionale di merito.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, quale esito processuale che presuppone l’accertamento della piena satisfazione dell’interesse sostanziale azionato. Nessuna statuizione di merito residuava, essendo venuto meno l’oggetto della controversia per fatto sopravvenuto riconducibile alla condotta dell’amministrazione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la condanna in favore della ricorrente, quantificandole in € 1.000,00 oltre accessori e con rimborso del contributo unificato. La soccombenza virtuale dell’amministrazione — che aveva dato causa al giudizio con la propria inerzia e aveva ottemperato solo dopo l’instaurazione del contenzioso — ha fondato la regolazione delle spese secondo il criterio della causalità. Il difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, ha ottenuto l’attribuzione diretta delle somme.
La pronuncia è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, con l’ordine di esecuzione rivolto all’amministrazione intimata.
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Nota della Redazione
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