Ottemperanza: cessazione della materia del contendere per adempimento successivo al giudicato con condanna alle spese (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 389 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione dell’obbligo scaturente dal giudicato, ancorché realizzatosi dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, l’Amministrazione soccombente virtuale è condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, oltre al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, una sentenza favorevole che le riconosceva il diritto ad un avanzamento di carriera. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la stessa proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Friuli-Venezia Giulia, al fine di ottenere l’esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione provvedeva spontaneamente a dare esecuzione alla sentenza, sia pure solo dopo la proposizione della domanda giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ha rilevato che l’Amministrazione aveva ormai ottemperato al giudicato. Tale adempimento, pur essendo intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, era idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata dalla ricorrente, privando di ogni residua utilità la decisione sul merito della controversia.
Alla luce di ciò, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna questione da decidere. La circostanza che l’ottemperanza sia avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio ha, tuttavia, rilievo ai fini della regolazione delle spese processuali.
Sotto tale profilo, il Collegio ha affermato che la sopravvenuta ottemperanza non elide l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione, la quale ha reso necessario il ricorso. Pertanto, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in misura di €.1000,00 oltre accessori ex lege, nonché al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente per l’iscrizione a ruolo della causa.
La pronuncia ha, infine, disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, il quale ne aveva fatto istanza dichiarandosi antistatario, e ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, secondo la regola generale di cui al codice del processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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